Contabilità

Chi allunga la vita utile del bene modifica i piani di deducibilità

Una volta ripresa l’attività a pieno ritmo, l’eventuale ritorno al precedente piano dovrà essere ben motivato

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di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

I criteri del principio contabile Oic 16 assumono rilevanza anche ai fini fiscali, alla luce del principio di derivazione (“semplice”) del reddito di impresa dal risultato del bilancio d’esercizio (articolo 83 del Tuir).

Ne consegue che per i beni materiali si applicheranno anche ai fini fiscali le seguenti regole:
se il cespite è inutilizzato in via temporanea, l’ammortamento viene in ogni caso imputato in bilancio e risulterà deducibile dal reddito d’impresa anche nel periodo di inutilizzo del bene;
se il cespite è distolto in via definitiva dal processo produttivo, l’ammortamento non sarà più calcolato e non sarà comunque più deducibile ai fini fiscali.

La rilevanza ai fini fiscali
Con la sentenza 9252/2019, la Cassazione ha confermato che un impianto che era rimasto temporaneamente inattivo, perché sottoposto a sequestro, doveva comunque essere soggetto ad ammortamento anche in quel periodo, e gli ammortamenti dovevano essere dedotti dal reddito d’impresa.

Secondo la Corte, alla luce del principio di derivazione del reddito d’impresa dal bilancio d’esercizio, devono considerarsi rilevanti anche ai fini fiscali le previsioni dell’Oic 16 in base alle quali «il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione», e «l’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati».

Anche la modifica (motivata) del piano di ammortamento del bene produce pieno effetto sulla determinazione del reddito d’impresa in quanto – a seguito dell’abrogazione dal 2008 delle deduzioni extracontabili (quadro EC) – è possibile, in linea di principio, dedurre solo la quota di ammortamento imputata a conto economico, sempre e comunque entro i limiti dei coefficienti tabellari del Dm 31 dicembre 1988.

Pertanto, la revisione al rialzo della vita utile del cespite comporta, nei successivi esercizi, minori oneri deducibili dal reddito d’impresa.

La coerenza dei comportamenti
Al riguardo va prestata particolare attenzione perché, una volta ripresa a pieno ritmo l’attività produttiva, un eventuale ritorno al precedente piano, che prevede maggiori quote di ammortamento, si potrebbe “scontrare” con la norma “anti-abuso” prevista dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 34, legge 244/2007).

In base a questa norma, infatti, gli ammortamenti imputati a conto economico a partire dall’eliminazione delle deduzioni extracontabili (esercizio 2008) possono essere disconosciuti dall’amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di tali componenti in base a corretti principi contabili.

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 12/E/2008 (risposta 7.1), ha chiarito che la coerenza dei comportamenti contabili adottati potrà essere dimostrata utilizzando ogni elemento ritenuto utile: in particolare con le indicazioni fornite nella nota integrativa, le quali, con il deposito al registro imprese, acquisiscono anche data certa.

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