CIRCOLARI 24/Gruppo Iva, per il primo anno opzione entro il 15 novembre
Tempo fino al 15 novembre di quest’anno per esercitare la prima opzione per il gruppo Iva, con vincolo triennale rinnovato automaticamente di anno in anno, salvo revoca.
Dal 1° gennaio 2019 vedrà la luce il gruppo Iva, istituto introdotto ad opera della legge di bilancio per il 2017, n. 232 /2016.
L’articolo 70-quarter Dpr 633/1972 stabilisce che il gruppo Iva deve essere costituito attraverso un’opzione «esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato», purché, però, ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dall’articolo 70-ter Dpr 633/1972.
La norma prevede l’applicazione del principio «all in, all out», visto che l’opzione riveste carattere onnicomprensivo, riguardando obbligatoriamente tutti i soggetti tra i quali ricorrono i vincoli appena sopra menzionati e ha concesso la facoltà di presentare, a tal proposito, specifico interpello all’agenzia delle Entrate, al fine di escludere dal gruppo uno o più determinati soggetti in merito ai quali si deve dimostrare che non esistono uno o più dei predetti vincoli.
Sempre l’articolo 70-quater, comma 1, Dpr 633/1972 stabilisce, altresì, che nel caso in cui venga a mancare l’opzione da parte di uno o più dei soggetti per cui siano presenti i vincoli finanziario, economico e organizzativo, da una parte viene recuperato in capo al gruppo Iva «l’effettivo vantaggio fiscale conseguito», mentre, dall’altro, con decorrenza dall’anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato l’invalido esercizio dell’opzione, viene a cessare il gruppo Iva stesso, a meno che i soggetti per cui ricorrono i vantaggi sopra citati non provvedano ad esercitare la predetta opzione.
Per l’esercizio dell’opzione, occorre presentare una dichiarazione, prevista dall’articolo 70-duodecies, comma 5, ad oggi non ancora resa disponibile, che letteralmente prescrive che «Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonché le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse».
Per quanto riguarda la decorrenza dell’opzione, essa dipende dal momento in cui viene esercitata: se è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l’opzione ha effetto dall’anno successivo; dal 1° ottobre al 31 dicembre, l’opzione ha effetto dal secondo anno successivo.
Se i vincoli previsti dall’articolo 70-ter Dpr 633/1972 permangono, l’opzione ha effetto vincolante per un triennio a partire dall’anno di efficacia della stessa. Successivamente l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo fino a quando non è esercitata la revoca.
Vista la mancanza della dichiarazione per l’esercizio dell’opzione e tenuto conto anche che è il primo anno in cui tale opzione può essere esercitata, è stato previsto, dal decreto attuativo 6 aprile 2018, e per il solo 2018, lo slittamento del termine, dal 30 settembre al 15 novembre 2018, per esercitare l’opzione stessa.
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