CIRCOLARI 24/Nota di accredito con obbligo di registrazione per il soggetto in concordato
Registrazione obbligatoria delle note di accredito ricevute, per i contribuenti sottoposti a concordato, ristrutturazione dei debiti e piano attestato.
In merito al delicato tema delle note di accredito Iva, che dal 2017 ha subito notevoli modifiche per effetto dell’accorciamento dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, dopo l’intervento del Dl 50/2017, in occasione di Telefisco 2018, l’agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che, in presenza di concordato, di ristrutturazione dei debiti e di piano attestato, il debitore, ancorché non tenuto al versamento dell’imposta indicata nella nota di accredito ricevuta dal fornitore deve, comunque, annotarla nel registro Iva.
Lo scopo di tale annotazione, chiarisce opportunamente l’Agenzia, è quello di «evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis».
In altre parole, con il comportamento prescritto dall’Amministrazione finanziaria, si vuole evitare che il soggetto sottoposto a procedura concorsuale o a procedura "assimilata" (ossia a ristrutturazione del debito e piano attestato) e non tenuto al versamento dell’imposta, per lui a debito, contenuta in note di accredito emesse da suoi fornitori, possa "uscire" dalla procedura e, dunque, ritornare in bonis evitando di liquidare l’imposta in commento.
Tale soggetto è tenuto, quindi, ad annotare la nota di variazione nel registro Iva delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi, rispettivamente di cui agli articoli 23 e 24 della legge Iva, ma non ad effettuare il versamento dell’imposta che dovrà essere esclusa, dunque, dalla liquidazione periodica Iva, a meno che, appunto, non ritorni in bonis.
Si ricorda, con riferimento alle procedure concorsuali, che, per il creditore, il termine iniziale per l’emissione delle note di accredito corrisponde con il momento di chiusura della procedura stessa, visto che la norma, malgrado un tentativo di riforma, andato a vuoto, posto in essere dalla legge di stabilità per il 2016 e che doveva avere efficacia dal 1° gennaio 2017, resta ancora collegata alla infruttuosità della procedura stessa.
Anche il termine finale di emissione della nota di variazione ha subito una notevole limitazione, a seguito dell’intervento del già richiamato Dl 50/2017, a partire dal 2017.
Per gli eventi manifestatisi entro il 31 dicembre 2016 e che danno diritto all’emissione della nota di accredito vale ancora la disposizione dell’articolo 19 Dpr 633/1972, in vigore prima dell’intervento a carico del Dl 50/2017, che prevede, quale termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione, quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla emissione della nota di variazione; invece, per gli eventi manifestatisi dopo il 31 dicembre 2016, il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione e, di conseguenza, per emettere la nota di accredito, è stabilito, al più tardi, con il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile ovvero in cui l’evento, per l’emissione della nota di accredito, si è manifestato.
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