CIRCOLARI 24/Videosorveglianza: per il 2016 credito d'imposta al 100% di quanto richiesto
Per l'installazione di impianti di videosorveglianza è riconosciuto un credito d'imposta pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2016.
Per determinare la misura del credito d'imposta introdotto dall'art. 1, comma 982 della legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015), la norma ha attribuito il compito a un provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate che doveva essere emanato entro il 31 marzo 2017.
E infatti in data 30 marzo è stato pubblicato sul sito dell'agenzia delle Entrate il provvedimento n. 62015 con il quale tale credito è stato stabilito nella misura del 100% dell'importo richiesto.
Si tratta di un credito d'imposta riconosciuto per le spese di “installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali”. La norma, contenuta nell'articolo 3 del Dm 6.12.2016, attuativo della disposizione, ha stabilito che esso è riconosciuto nella misura percentuale determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate, pari a 15 milioni di euro con riferimento al 2016, e il credito d'imposta complessivamente richiesto.
Da un punto di vista soggettivo sono coinvolte le persone fisiche che hanno sostenuto la spesa nel corso del 2016, con riferimento a immobili non utilizzati nell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo. Per il riconoscimento dell'agevolazione, i soggetti interessati dovevano presentare apposita istanza telematica all'agenzia delle Entrate dal 20.02.2017 al 20.03.2017.
Qualora l'immobile sia adibito, promiscuamente, all'esercizio dell'attività d'impresa ovvero all'esercizio di attività di lavoro autonomo e, contestualmente, all'uso personale o familiare, il Dm 6.12.2016 dispone che il credito d'imposta venga ridotto del 50 per cento.
Il credito d'imposta può essere utilizzato solo in compensazione proprio a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento ossia dal 30 marzo scorso, e il modello F24 che lo contiene deve essere presentato, direttamente o tramite intermediario, esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'agenzia delle Entrate.
In alternativa i soggetti destinatari dell'agevolazione possono utilizzare il credito d'imposta loro spettante direttamente per diminuire, all'interno della dichiarazione, le imposte dovute e da essa scaturenti.
Nel modello Redditi PF 2017 trova, così, posto nel quadro CR, al rigo CR17, colonna 1, l'ammontare complessivo del credito spettante, mentre in colonna 2 quello già utilizzato in compensazione fino alla data di presentazione della dichiarazione.
Se il contribuente a cui spetta il credito d'imposta risulta aver aderito o al regime di vantaggio per i contribuenti minimi ovvero al regime di determinazione del reddito in modo forfettario, e decide di abbattere l'imposta sostitutiva con il credito d'imposta stesso, allora esso va indicato nel quadro LM al rigo LM40, colonna 11.
Infine, ove il credito d'imposta venga utilizzato in abbattimento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi, l'ammontare utilizzato va indicato nel rigo RN30, colonna 7, del modello Redditi PF 2017. Naturalmente in tale ultimo rigo deve essere indicato il credito d'imposta che residua dopo averlo utilizzato in compensazione e/o per abbattere l'imposta sostitutiva di cui si è detto.
Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco