Collegio sindacale, elenco dettagliato delle attività al giudice per il compenso
L’incarico di componente del collegio sindacale, in base all’articolo 2402 del Codice civile, è necessariamente oneroso. Non riflette, infatti, solo interessi corporativi, ma concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà, l’indipendenza e l’obiettività della funzione. Pertanto, qualora l’entità del compenso non sia stabilita nell’atto costitutivo, né fissata dall’assemblea, spetta al giudice che ne sia richiesto di procedere alla sua determinazione, in base all’articolo 2233 del Codice civile. È il principio affermato dal Tribunale di Roma, con la sentenza 11575/2018 del 6 giugno scorso, in linea con il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda Cassazione 10 aprile 2015, n. 7299).
A fronte del principio sopra espresso, il Tribunale di Roma ha altresì ulteriormente precisato, come corollario, che la circostanza per cui lo statuto o l’assemblea non abbiano determinato l’entità del compenso spettante al sindaco non importa la gratuità dell’incarico, il cui compenso ben può essere liquidato per via giudiziale, su impulso della parte interessata: «In tal caso, il giudice dovrà determinare la misura del compenso in modo adeguato alla importanza dell’opera prestata, alla difficoltà dell’incarico ed al decoro della professione […]. Al contrario, in tal caso, non possono assumere alcuna rilevanza eventuali accordi intercorsi con l’amministratore sul criterio di calcolo della remunerazione».
Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale, tuttavia, la domanda di condanna al pagamento degli importi fatturati da parte di un sindaco, così come quella subordinata di determinazione dell’onorario ex articolo 2233 del Codice civile, sono state rigettate in quanto il giudice ha ritenuto che il sindaco attore avesse completamente omesso di allegare in modo puntuale e documentale le attività concretamente svolte, sicché, in mancanza di tali allegazioni e prove, allo stesso giudice sarebbe stato impedito di esaminare l’attività effettivamente svolta dal sindaco e, quindi, di provvedere a valutare l’importanza dell’opera prestata e le difficoltà tecniche connesse all’incarico espletato, presupposti essenziali per procedere alla determinazione suppletiva del compenso per via giudiziale.