Professione

Commercialisti, entro il 30 giugno la terza rata delle eccedenze contributive

La quarta e ultima rata andrà versata entro il 30 settembre. Prorogate le scadenze per chi risiede o lavora nelle zone alluvionate

di Federico Gavioli

Si avvicina la data del 30 giugno per il versamento della terza rata delle eccedenze contributive per i commercialisti che hanno optato per il versamento rateizzato: la Cassa dottori commercialisti – Cdc - con il comunicato pubblicato sul proprio sito il 5 giugno evidenzia l’imminente scadenze per gli iscritti.

I pagamenti delle eccedenze

Per il pagamento il commercialista che ha optato:

• per la modalità PagoPa o Mav, può generare l’avviso di pagamento accedendo al Servizio Ppc all'interno dei Servizi Online e pagarlo secondo i consueti canali, anche con carta di credito dottori commercialisti, accedendo al Servizio Mcc;

• per la modalità in conto diretto (Sdd), avrà l'addebito con valuta 30 giugno 2023 (salvo buon fine) sulle coordinate Iban indicate in fase di adesione al servizio Pce 2022.

Il comunicato di Cassa dottori del 5 giugno fa presente ai propri iscritti commercialisti che se dovesse essere necessario variare l’addebito della terza rata delle eccedenze contributive 2022 occorre utilizzare il servizio VCB (Variazione Coordinate Bancarie disponibile però nei Servizi Online solo fino al 15 giugno 2023.

Le date di versamento delle eccedenze contributive

Va ricordato che le eccedenze contributive 2022 vanno versate secondo il seguente calendario:

• 20 dicembre – rata unica/prima rata;

• 31 marzo 2023 – seconda rata;

• 30 giugno 2023 – terza rata;

• 30 settembre 2023 – quarta rata.

La Cassa può provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva anche a mezzo ruolo.

Proroga zone alluvionate

Il decreto Alluvioni, Dl 61/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2023, n. 127, dispone alcune misure varate dal Governo per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023; per i soggetti che alla data del 1 maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, sono sospesi gli adempimenti e versamenti tributari e contributivi. Le zone interessate dalla sospensione per il periodo dal 1 °maggio al 31 agosto (con ripresa dei versamenti dal 20 novembre senza applicazione di interessi) sono quelle indicate nell'allegato 1, del Dl 61/2023 che comprende solo alcuni Comuni delle province di: Bologna, Cesena, Ferrara, Firenze, Ravenna, Rimini, Pesaro-Urbino.

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