Commercialisti, niente cancellazione per morosità se c’è già un procedimento disciplinare
Il professionista dovrà corrispondere all’Ordine di appartenenza le quote annuali di iscrizione all’albo fino a quando rimarrà iscritto
Non è cancellabile dall’albo il commercialista che non paga la quota annuale d’iscrizione all’albo e, contestualmente, ha un procedimento disciplinare aperto come conseguenza di un procedimento penale pendente; il Cndcec, con il Pronto Ordini 165/2022, ha fornito un interessante chiarimento che per le conclusioni contenute, comunque in linea con la normativa vigente, sembrerebbero paradossali.
L’istanza al Consiglio Nazionale
Un ordine territoriale pone un quesito al Cndcec con il quale illustra il caso, per la verità molto particolare, nel quale fa presente che nei confronti di un iscritto è attiva la sanzione disciplinare di sospensione della durata di un anno, come conseguenza della sua morosità. Osserva l’ordine istante che secondo quanto previsto dal Regolamento per la Riscossione dei contributi si dovrebbe procedere con gli adempimenti finalizzati alla cancellazione dell’iscritto dall’albo professionale; tuttavia il dubbio deriva dal fatto di comprendere se sia, o meno, possibile procedere alla cancellazione per morosità dell’iscritto nonostante penda a suo carico un altro procedimento disciplinare scaturito da un giudizio penale ancora pendente. Un altro dubbio che si pone l’Ordine territoriale è quello di sapere se l’iscritto non può essere cancellato per morosità, le quote annuali di iscrizione all’albo che matureranno, sono comunque dovute.
La normativa di riferimento
La normativa che ha costituito l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è contenuta nel Dlgs 139 del 28 giugno 2005; come previsto dall’articolo 50, comma 10, del citato Dlgs «il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso». Il procedimento disciplinare è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile (articolo 49, comma 1, Dlgs n. 139 del 2005). La responsabilità penale discende, invece, dalla violazione di una norma di diritto penale dell’ordinamento giuridico interno. Si tratta, pertanto, di due responsabilità distinte, fondate su presupposti differenti e aventi una funzione diversa: l’una, quella disciplinare, finalizzata a far rispettare regole interne di alta rilevanza etica e comportamentale, finalizzate a preservare il funzionamento e l’organizzazione dell’Ordinamento di appartenenza; l’altra, quella penale, a tutelare valori dell’intera collettività a fronte di violazioni di maggiore offensività.
La risposta del Cndcec
Il Cndcec, nel rispondere all’ordine territoriale, osserva che il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare è ricavabile dall’articolo 38, comma 3, del Dlgs 139/2005, che non ammette il trasferimento dell’iscritto da un albo all’altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione. Poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell’albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall’albo di provenienza, è di tutta evidenza che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l’iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall’albo. Inoltre, conclude il Cndcec, fino a quando il professionista rimane iscritto all’albo, dovrà corrispondere all’Ordine di appartenenza le quote annuali di iscrizione all’albo.