Commercialisti, processi disciplinari non oltre i 18 mesi
Stretta disciplinare per i commercialisti, pronto il vademecum per i Consigli di disciplina e a breve corsi e-learning per i nuovi “giudici”. Gli Ordini territoriali dei commercialisti hanno ricevuto ieri dal Consiglio nazionale un vademecum sull’applicazione del Codice delle sanzioni operativo dal 2017.
Il Codice è una novità che è stata introdotta l’anno scorso - dopo un confronto con la categoria - per uniformare sul territorio le sanzioni. Nella «Guida in tema di disciplina e di Codice delle sanzioni disciplinari» predisposta dal Consiglio nazionale si fa il punto sui passaggi normativi che hanno portato alla modifica della disciplina sanzionatoria; l’incipit è arrivato con il Dpr 137/2012 che ha imposta una netta distinzione tra la funzione amministrativa, di competenza del Consiglio dell’Ordine locale, e quella disciplinare, che diventa di competenza di un organo ad hoc, il Consiglio di disciplina.
L’azione disciplinare può partire a seguito di esposti o segnalazioni (non anonime) o su iniziativa del Consiglio di disciplina, si legge nel documento inviato ieri. Prima della delibera che sancisce l’apertura formale del procedimento disciplinare, o la sua archiviazione, il soggetto “sotto osservazione” viene invitato per un confronto.
L’avvio del procedimento, via pec o per raccomandata, viene comunicato a diversi soggetti: all’interessato, al Consiglio dell’Ordine, a chi ha segnalato il caso, al pubblico ministero, al procuratore generale presso la Corte d’Appello, al ministero della Giustizia.
Durante il dibattimento il professionista “sotto osservazione” può farsi assistere da un avvocato o da un altro commercialista iscritto nell’Albo di qualunque Ordine territoriale. Il procedimento disciplinare deve durare non più di 18 mesi: in casi eccezionali il tempo può essere maggiore ma comunque entro i 30 mesi.
Il Codice delle sanzioni contiene : le disposizioni generali, le circostanze aggravanti (come il dolo o la reiterazione dei comportamenti) e quelle attenuanti (assenza di dolo o di danno, la buona fede) oltre al le sanzioni da applicare, che sono: il richiamo, la censura, la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo non superiore a due anni, la radiazione dall’Albo. A queste possono aggiungersi sanzioni accessorie (come l’impossibilità di avere tirocinanti ).
La Guida predisposta dal Consiglio nazionale contiene anche una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli da 11 a 27 del Codice. Tra i comportamenti “sanzionabili” più frequenti il Consiglio segnala il mancato rispetto degli obblighi formativi e l’assenza dell’assicurazione obbligatoria; violazioni punite severamente e per cui è previsto un’iter semplificato.
Guida in tema di disciplina e di codice delle sanzioni disciplinari