Commercialisti, rinuncia all’incarico per giusta causa e senza pregiudizi al cliente
Per formalizzare la rinuncia bisogna utilizzare la Pec, la raccomandata oppure il fax
Il commercialista può rinunciare all’incarico professionale solo in presenza di una giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al cliente dovuto all’improvvisa rottura del rapporto contrattuale.
Lo chiarisce il pronto ordini 229 pubblicato sul sito del Consiglio nazionale.
Per la rinuncia non è prevista una forma specifica, cionondimeno - chiarisce il pronto ordini - poiché si tratta di una facoltà attribuita ad uno o a entrambi i contraenti derogativa al principio generale per il quale il contratto ha forza di legge tra le parti, la volontà di recedere deve essere sempre redatta in termini inequivocabili.
Quindi non è sufficiente adottare comportamenti concludenti ma è necessario che l’esercizio del recesso sia manifestato in modo esplicito e sia caratterizzato da un certo grado di formalizzazione. Si possono utilizzare tutte quelle modalità che consentono di avere certezza che la comunicazione di recesso sia pervenuta a conoscenza del cliente , come la Pec, la raccomandata con avviso di ritorno o il fax.
Queste modalità devono essere adottate anche quando il recesso sia stato oggetto di
accordo convenzionale tra le parti attraverso l’introduzione di specifiche clausole nel contratto di prestazione d’opera intellettuale; in questo caso nella comunicazione di recesso le clausole del contratto devono essere richiamate.