Professione

Commercialisti: sospeso l’obbligo di 20 crediti annuali per il periodo 2020-2022 ma non per i revisori

Nel triennio 2020-2022 gli iscritti all’albo dei commercialisti non sono tenuti a conseguire almeno 20 crediti l’anno; l’esimente però non vale per i revisori sulla cui formazione è competente il Mef

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di Federico Gavioli

Solo per i commercialisti è venuto meno per il triennio 2020-2022 l’obbligo annuale di conseguire almeno 20 crediti per la formazione professionale; il Consiglio nazionale della categoria con l’informativa 97, del 12 ottobre 2022, è nuovamente intervenuto a fornire chiarimenti sull’assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Per comprendere il motivo dell’ulteriore precisazione occorre ricostruirne le motivazioni.

La disposizione del Consiglio nazionale dei commercialisti per il triennio 2020-2022

Il Cndcec in relazione alla riformulazione dell’obbligo formativo dell’anno 2020, ha deliberato, anche per l’anno 2021:

• il venir meno dell’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno e di consentire che il mancato conseguimento dei 20 crediti nel corso dell’anno 2021 possa essere recuperato nell’anno 2022;

• il venir meno dell’obbligo per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo, di conseguire almeno 7 crediti formativi nell’anno e di consentire che il mancato conseguimento dei 7 crediti nel corso dell’anno possa essere recuperato nell’anno 2022;

• di prevedere che l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 sia valutato su base triennale.

Ne consegue che, per il triennio 2020-2022 , l’obbligo formativo si intende assolto anche qualora non sia rispettato l’obbligo minimo annuale, sempre che sia onorato l’obbligo formativo triennale di 90 crediti formativi (30 crediti da parte degli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo).

La nota del Mef sull’obbligo della formazione per i revisori legali

Con nota pubblicata il 5 ottobre scorso sul sito del ministero delle Finanze – revisione legale - , è stato ricordato ai revisori legali , in vista dell’approssimarsi del termine del 31 dicembre 2022, utile all’assolvimento degli obblighi formativi relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 , che il differimento del termine previsto dal decreto legge 183 del 2020, non comporta l’abrogazione del principio dell’annualità della formazione che , pertanto, rimane tuttora vigente.

La nuova informativa del Consiglio nazionale

Il Cndcec con l'informativa 97/2022 precisa che l’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 è assolto al raggiungimento di 90 crediti formativi a prescindere dall’anno di conseguimento dei crediti formativi con la deroga a 30 crediti nel caso in cui l'iscritto abbia compiuto o compia i 65 anni di età nel corso del triennio medesimo.

Con modalità eccezionali per il triennio in corso è dunque venuto meno l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti l’anno (7 per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio); conseguentemente, di legge nell’informativa 97, l’obbligo formativo triennale si intende assolto anche dagli iscritti che abbiano acquisito, per ipotesi, 90 crediti formativi tutti nel corso dell’anno 2020.

In sostanza l’ulteriore nota del Consiglio nazionale sull’argomento, precisa che per i commercialisti è venuto meno l’obbligo del conseguire almeno 20 crediti formativi l’anno mentre per i revisori legale, il conseguimento dei crediti minimi annuali non è abrogato.

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