Commissioni della coassicuratrice con Iva
Sono soggette all’Iva le somme trattenute dalla delegataria, come oneri di “caricamento”, per coprire i costi della gestione del contratto di coassicurazione. Con la sentenza 19583 di ieri, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e rafforza un principio, sfavorevole alle assicurazioni, già espresso quest’anno con le decisioni 11442/18 e 11443/18.
Nella causa esaminata, con l’avviso di accertamento era stata contestata la fatturazione, in esenzione Iva, di operazioni imponibili, relative ai servizi svolti dalla Spa contribuente in adempimento della cosiddetta “clausola di delega”, in virtù della quale, per i contratti di coassicurazione, viene dato a uno dei coassicuratori un mandato per gestire il rapporto con l’assicurato. Sia per il giudice tributario di primo grado, sia per quello d’appello le commissioni richieste dalla coassicuratrice delegataria alle altre deleganti dovevano essere considerate esenti dall’Iva.
Di parere diverso la Suprema corte che cita la giurisprudenza della Corte Ue, a supporto della via prescelta. La Suprema corte chiarisce che il principio in base al quale le prestazioni accessorie hanno diritto allo stesso “trattamento” tributario in materia di Iva, della prestazione principale, presuppone - per essere in linea con i principi dell’Unione - che entrambe le prestazioni siano indirizzate allo stesso destinatario, in modo da consentirgli di usufruire «nelle migliori condizioni, del servizio principale offerto da prestatore».
Un criterio che non può essere applicato in casi, come quello esaminato dalla Suprema corte, in cui la prestazione principale ha come diretto beneficiario l’assicurato, mentre, quella considerata accessoria è rivolta ai coassicuratori. I servizi prestati non sono, infatti, funzionali a ricercare potenziali clienti da mettere in relazione con le altre imprese coassicuratrici mandanti, come avviene nell’intermediazione assicurativa esente dall’Iva, ma sono tesi a ridurre gli oneri amministrativi della gestione.
La Suprema corte, malgrado i due recenti precedenti di legittimità conformi, considera l’orientamento non consolidato. E, proprio in virtù dell’oscillazione giurisprudenziale, la compagnia assicuratrice porta a casa almeno la compensazione integrale delle spese per l’intero giudizio.