Come fare perAdempimenti

Commissioni Pos, invio cumulativo per il tax credit

di Alessandro Mastromatteo

  • Quando Entro il 20 novembre 2020

  • Cosa scade Trasmissione unica dei dati di luglio, agosto e settembre 2020, con i dati del mese di ottobre

  • Per chi Operatori finanziari che emettono carte di pagamento

  • Come adempiere Trasmissione con cadenza mensile delle comunicazioni tramite Sid

1In sintesi

A decorrere dal 1° luglio 2020, data dalla quale la soglia per utilizzo del contante è stata ridotta a 1.999,99 euro, l’articolo 22 del Dl 124/2019 riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per i costi sostenuti per le transazioni effettuate da consumatori finali con carte di credito, di debito o prepagate e altri strumenti tracciabili: unica condizione per beneficiarne è l’avere dichiarato, in qualità di esercenti imprese, arti e professioni, ricavi e compensi riferiti all’anno d’imposta precedente in misura non superiore a 400mila euro.

La decisa accelerazione impressa all’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici, attraverso la progressiva riduzione della soglia all’utilizzo del contante, ed il raddoppio delle possibilità di vincita per la lotteria degli scontrini quando si paga elettronicamente, ha trovato così una misura di favore per coloro che ricevono pagamenti diversi dal contante.

L’agevolazione, che si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis, consiste nel riconoscimento di un credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 (ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997) a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese agevolabili. Tale credito deve essere inoltre indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Il credito d’imposta non concorre comunque alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini Irap, né contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa Ires (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Dpr 917/1986 (Tuir).

Gli operatori finanziari che emettono le carte di pagamento, tenuti anche ad effettuare le comunicazioni all’Anagrafe dei rapporti finanziari, e cioè le banche, la Società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli Oicr, le società di gestione del risparmio sono inoltre obbligati, in base al comma 5 dell’articolo 22 del Dl 124/2019, ad inviare telematicamente all’agenzia delle Entrate le comunicazioni necessarie alla verifica della spettanza del credito, secondo modalità e tempistiche definite con il provvedimento direttoriale prot. n. 181301 del 29 aprile 2020.

L’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento sono anche trasmesse, telematicamente e con cadenza mensile, ai singoli esercenti da parte degli stessi operatori finanziari secondo quanto disposto dal provvedimento Banca d’Italia del 21 aprile 2020: gli esercenti possono in questo modo determinare il credito spettante ai fini del suo utilizzo in compensazione.

2L’obbligo di trasmissione dei dati

Le comunicazioni all’agenzia delle Entrate da parte degli operatori finanziari, che mettono a disposizione i sistemi di pagamento elettronico, sono necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta, per eseguire attività di verifica e controllo, per l’analisi del rischio, nonché ai fini del riconoscimento del credito d’imposta e per tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie.

Le commissioni che generano il credito d’imposta sono quelle relative ai pagamenti effettuati mediante carte di credito, di debito e prepagate e altri sistemi di pagamento elettronici tracciabili offerti da:
a) prestatori di servizi di pagamento soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973;
b) prestatori di servizi di pagamento non ricompresi tra quelli definiti alla lettera a) in considerazione dell’accettazione in Italia, da parte di soggetti convenzionatori, degli strumenti di pagamento elettronici da essi offerti.

3I termini di trasmissione

La trasmissione dei dati è effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, utilizzando il Sistema di interscambio dati (Sid). La prima comunicazione utile scadeva il 20 agosto 2020 con riferimento ai dati che hanno dato diritto alla maturazione del credito di imposta a partire dal 1° luglio 2020.

È inoltre possibile una “rettifica della trasmissione”: infatti, in caso di omissioni o errori nei dati trasmessi e acquisiti, i soggetti obbligati possono trasmettere una comunicazione di annullamento, entro lo stesso termine del giorno 20 del mese, che cancella integralmente tutti i dati già trasmessi e acquisiti riferiti a quella mensilità, e trasmettere successivamente una nuova comunicazione entro lo stesso termine.

Inoltre è anche consentito, entro il terzo mese successivo (e quindi entro 90 giorni dalla scadenza originariamente prevista del 20 del mese successivo a quello di riferimento), rettificare o cancellare dati trasmessi relativi a singoli esercenti per il mese e l’anno indicati nella comunicazione di rettifica, inviando una comunicazione di modifica puntuale che sostituisce integralmente o cancella completamente quanto precedentemente comunicato per l’esercente indicato. La comunicazione di rettifica inviata oltre il predetto termine sarà invece scartata e non risulterà pertanto pervenuta.

Il presupposto di entrambe queste rettifiche risiede nell’avvenuta trasmissione nei termini (del giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento) della comunicazione originaria.

4I profili sanzionatori

La violazione dell’obbligo di trasmissione dei dati è punibile con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) del Dlgs 471/1997.

Sono perciò punite con una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le violazioni consistenti nella omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero di invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

La predetta sanzione si applica perciò sia nel caso di omessa comunicazione dei dati all’Agenzia, sia nel caso di comunicazione con dati incompleti o non veritieri.

5La risposta 503/E/2020 e la sanatoria

Con istanza di interpello, era stato richiesto all’agenzia delle Entrate di precisare la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, in caso di mancato, tempestivo ovvero incompleto invio tenuto conto delle difficoltà tecnico-operative incontrate dagli operatori in fase di avvio dell’adempimento.

Con la relativa risposta 503/E pubblicata il 27 ottobre 2020, l’agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue avuto riguardo alle diverse fattispecie di:
omissione della comunicazione: quando viene trasmessa oltre il giorno 20 del mese successivo, la comunicazione viene scartata dal Sid; di conseguenza, la violazione non può essere sanata e la relativa sanzione ravveduta;
errata comunicazione: la comunicazione errata può essere rettificata entro tre mesi dalla data di scadenza della trasmissione e, conseguentemente, anche la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) del Dlgs 471/1997 può essere ravveduta, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a bis), che consente il versamento della sanzione ridotta «ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso».

Tanto premesso tuttavia, e tenuto conto che, in fase di prima applicazione, da più parti sono state lamentate delle difficoltà tecnico-operative ad eseguire tempestivamente la comunicazione dei dati dei mesi di luglio, agosto e settembre 2020, è stato consentito di eseguire entro il 20 novembre 2020 una comunicazione cumulativa con i dati del mese di ottobre 2020.

L’omissione può perciò essere sanata al più tardi entro il 20 novembre 2020 mediante l’invio cumulativo con i dati relativi al mese di ottobre 2020.

Al contrario, per le comunicazioni successive, e quindi per quelle relative al mese di novembre in avanti, non si potrà più beneficiare di moratorie sanzionatorie: quindi si sarà assoggettati a sanzione piena in caso di trasmissione oltre termine, mentre solo in caso di errori nella comunicazione ci si potrà ravvedere inviando il documento rettificato entro novanta giorni beneficiando altresì dell’istituto del ravvedimento operoso.

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