Commissioni Pos dall’estero soggette a esterometro
L’interpello 91 chiarisce il trattamento delle fatture ricevute da un fornitore oltreconfine
Esterometro o trasmissione dei dati dell’autofattura per reverse charge anche per le fatture ricevute da un fornitore estero in relazione alle commissioni dovute su servizi per transazioni elettroniche: con la risposta a interpello 91/E, pubblicata ieri 11 marzo 2020, le Entrate hanno ritenuto la tassa di servizio addebitata come sostanzialmente assimilabile alle fee pagate per i servizi di pagamento e, di conseguenza, nel riconoscerne l’esenzione Iva ne ha disposto comunque la necessità di applicare il meccanismo inversione contabile da parte del cliente nazionale, risultano il servizio territorialmente rilevante in Italia a fini Iva.
Per cercare di ridurre i costi di gestione dei Pos, interesse della società istante è quello di utilizzare un servizio, realizzato da un fornitore inglese, che permette di effettuare transazioni elettroniche tramite un apposito device, al netto delle commissioni richieste e fatturate per il servizio reso. Ritenendo tali commissioni assimilabili a quelle applicate dalle banche nazionali, per le quali tuttavia non viene emessa fattura, la società nel richiedere di chiarire la natura delle commissioni addebitate, è interessata a conoscere se le relative informazioni debbano o meno essere comunicate al fisco attraverso l’esterometro. Nel dettaglio, le soluzioni alternative proposte dall’istante sarebbero consistite da un lato nella contabilizzazione delle stesse commissioni in maniera analoga a quanto realizzato per quelle applicate dagli istituti bancari nazionali, e quindi senza necessità di invio con esterometro; dall’altro non inserendole invece nella contabilità aziendale come costi, rinunciando perciò alla loro deduzione dai ricavi.
Le Entrate, nel ricordare come l’esterometro richieda con cadenza trimestrale, a seguito della nuova tempistica fissata dall’articolo 16, comma 1-bis del decreto legge 124/19, la trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, precisano come il relativo adempimento riguarda tutte le operazioni attive e passive da e verso l’estero, a differenza di quanto disponeva invece l’abrogato spesometro che conteneva solamente le operazioni rilevanti a fini Iva effettuate. Sulla base poi della fattura emessa dal fornitore inglese, con cui le commissioni vengono addebitate a titolo di tassa di servizio con aliquota Iva a zero, in quanto servizio finanziario, l’Agenzia delle entrate le ha assimilate alle fee dovute sui servizi di pagamento, per le quali l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d della direttiva 112/2006/Ce dispone l’esenzione da Iva. Di conseguenza, il cliente italiano è tenuto ad integrare la fattura estera con il regime di esenzione Iva di cui all’articolo 10, comma 1, n. 1), del Dpr 633/72, con successiva registrazione in Iva acquisti e vendite.
È necessario comunicare al Fisco i dati con cui il cliente nazionale procede a autofatturare l’inversione contabile con l’esterometro ovvero inviandone i relativi dati con lo Sdi. Con il nuovo tracciato Xml della e-fattura, facoltativo dal 4 maggio e obbligatorio dal 1° ottobre 2020, si potrà comunicare l’integrazione usando il tipo documento TD17, evitando l’esterometro.