Competenza con disallineamento
L’articolo 5, comma 2-bis, del Dl 193/2016 ha modificato il criterio di
Cassa o competenza
Prima di questo intervento normativo, le ritenute operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, erano scomputabili dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi. La modifica introduce ora, in alternativa al recupero per competenza, la possibilità di uno scomputo per cassa, ossia nel periodo in cui la ritenuta è operata; quindi nella dichiarazione dell’anno successivo. Ad onor del vero va detto che questa impostazione («per cassa») era già stata comunque sdoganata, in via interpretativa, dall’amministrazione finanziaria nella circolare 10 giugno 1983 n. 24/8/845. Nello specifico, va riferito che le nuove regole operano per le ritenute su provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, ma anche con riferimento alle ritenute sui compensi corrisposti dal condominio all’appaltatore e nel caso delle ritenute operate dalla banca e dalle Poste sui bonifici di pagamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica .
Il disallineamento
Tuttavia, va chiarito che la novella normativa introdotta non risolve la questione relativa al disallineamento temporale tra la certificazione del sostituto di imposta (che riporta le ritenute operate per cassa, nell’anno solare in cui viene trattenuta) e la dichiarazione dei redditi del soggetto sostituito quando quest’ultimo intenda avvalersi della possibilità di scomputo per competenza. In tali circostanze sarà opportuno che il prestatore, prima dell’invio del modello redditi, si preoccupi di richiedere, al proprio sostituto, una certificazione aggiuntiva volta ad attestare anche le ritenute operate nell’anno successivo. In caso contrario il prestatore si troverà costretto, autonomamente, a dover ricostruire attraverso le certificazioni di due annualità distinte la competenza delle ritenute relative ai redditi riportati in dichiarazione dei redditi; cosa non sempre agevole specie in presenza di più fatture nei confronti dello stesso committente. Sarà, comunque, sempre onere di chi ha subito la ritenuta farsi carico di conservare la documentazione idonea a dimostrare di averla effettivamente sopportata anche attraverso la “documentazione alternativa”.
I professionisti
Con l’introduzione della nuova normativa nulla cambia, invece, per i professionisti per cui continua ad applicarsi il principio di cassa, anche con riferimento allo scomputo delle ritenute. Anche per detti soggetti, però non si può escludere che, per i pagamenti a cavallo d’anno vi possano essere delle situazioni di disallineamento tra la certificazione del sostituto e dichiarazione dei redditi del sostituito. Per alcune modalità di pagamento (bonifico), infatti, non sempre vi è coincidenza tra il momento in cui il compenso si considera pagato dal committente e quello in cui lo stesso risulta essere fiscalmente incassato dal professionista .