Adempimenti

Comunicazione dei dati degli affitti brevi con il nuovo formato Ue

Possibile lo scambio di informazioni inviate dai gestori di piattaforme

di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

L’Italia si prepara ad allinearsi al contrasto all’evasione sugli affitti di immobili in formato Ue. Identificativo del venditore, numero di giorni di locazione e giro d’affari maturato online. Sono solo alcune delle informazioni che i gestori di piattaforme per la locazione di immobili (sia residenziali che commerciali) dovranno trasmettere all’agenzia delle Entrate, a partire da gennaio 2023, in una nuova comunicazione in che prende il posto di quella attuale e sarà funzionale allo scambio di informazioni tra i Paesi Ue.

È una delle novità contenute nello schema decreto legislativo di recepimento della direttiva Dac 7 (2021/514), che, dopo una consultazione pubblica la scorsa estate, è stato esaminato in prima lettura dal Consiglio dei ministri il 1° dicembre e ora attende i pareri delle commissioni parlamentari prima del varo definitivo. Il provvedimento fissa i nuovi obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme digitali. In base al provvedimento, saranno tenuti a raccogliere e verificare informazioni sui venditori che sono presenti sulle loro bacheche online.

La ragione alla base di questo intervento è che l’economia digitale rende difficile misurare i ricavi realizzati dagli operatori attraverso il web, soprattutto perché le piattaforme hanno, molto spesso, sede all’estero. Attraverso queste comunicazioni standardizzate diventa più facile ricostruire i volumi di affari corretti.

Il decreto tocca anche i gestori di piattaforme residenti all’estero, purché siano attivi «nella locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato». E disciplina, in primo luogo, gli obblighi di adeguata verifica, necessari per individuare i soggetti esclusi dal perimetro delle comunicazioni. Sono, infatti, fuori dal raggio d’azione i soggetti che abbiano movimentato meno di 30 operazioni di locazione e quelli che, invece, abbiano superato le duemila locazioni. I soggetti troppo grandi o troppo piccoli, insomma, non sono considerati a rischio.

Fatte queste verifiche sui soggetti sottoposti agli obblighi di comunicazione, all’agenzia delle Entrate andranno comunicate informazioni come «il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti per il quale il corrispettivo è stato versato o accreditato» ed «eventuali diritti, commissioni o imposte, trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, per ogni trimestre relativo al periodo oggetto di comunicazione». Inoltre, andrà comunicato «il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione, se disponibile».

Chi non trasferisce le informazioni necessarie alla piattaforma, rischia di essere escluso. La norma, infatti, inserisce una nuova clausola nei contratti standard con i venditori. Se il venditore «non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, a seguito dell’invio di due solleciti di risposta, successivi alla richiesta iniziale e sempre che sono decorsi 60 giorni dall’invio di quest’ultima», il suo account verrà chiuso e gli verrà impedita una nuova iscrizione.

La comunicazione al Fisco non è però una novità per gli affitti brevi. In Italia, infatti, è già prevista la trasmissione dei dati entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto. Un obbligo che riguarda sia coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare sia quanti gestiscono portali telematici e fanno appunto “incontrare” la domanda e l’offerta di locazioni. E proprio dai contratti 2023 era già previsto la necessità di un maggiore dettaglio con l’indicazione dei dati catastali degli immobili e l’anno della locazione in aggiunta a quelli già attualmente previsti, tra cui spiccano il nome, il cognome, e il codice fiscale del locatore e l’importo del corrispettivo lordo. Proprio per non sovrapporre e duplicare gli adempimenti, lo schema di decreto legislativo prevede espressamente che i gestori di piattaforme non siano più tenuti alla comunicazione già esistente ma passino alla nuova finalizzata allo scambio dati Ue.

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