Adempimenti

Comunicazioni Iva, credito annuale a uso libero

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di Luca De Stefani

L’eventuale credito Iva del 2016 può essere inserito (e poi anche eventualmente tolto), in parte o complessivamente, nei moduli mensili o trimestrali delle comunicazioni periodiche Iva, relativi a qualunque periodo (rigo VP9). In questa maniera, il contribuente può trasferire il proprio credito Iva annuale dalla compensazione in F24 a quella nelle liquidazioni periodiche Iva o viceversa. Questa scelta può essere effettuata, non solo all’inizio dell’anno, nel modulo della liquidazione di gennaio 2017 o del primo trimestre 2017, ma anche nei moduli delle liquidazioni infrannuali. Questi trasferimenti del credito annuale, inoltre, possono riguardare tutto il credito o solo una parte dello stesso.

Se si decide di non indicare il credito Iva del 2016 nel rigo VP9, quindi, l’intero suo importo potrà essere utilizzato in compensazione in F24, sia per pagare gli eventuali debiti Iva periodici, in acconto o a saldo del 2017, sia per pagare altri debiti d’imposta o contributivi.

Va ricordato che solo in quest’ultimo caso, serviva il visto di conformità nel modello Iva 2017, relativo al 2016 (risoluzione 57/E/2017), per usare in compensazione il credito Iva del 2016 per importi superiori a 15.000 euro (5.000 euro solo a partire dal credito annuale Iva relativo al 2017). Le compensazioni del credito Iva annuale in F24, infatti, sono libere (anche per importi superiori a 700.000euro, risoluzione 218/E/2003), per pagare l’Iva dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico, in quanto queste esposizioni in F24 configurano, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione Iva da Iva in liquidazione. Non concorrono, quindi, a determinare il limite dei 15.000 euro annui (in futuro 5.000 euro), oltre i quali serve il visto di conformità (circolare 1/E/2010, paragrafo 2). Questa irrilevanza, però, vale solo per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito (circolare 29/E/2010, risposta 1.1).

Se un contribuente, dopo aver deciso di non inserire il credito Iva del 2016 nei moduli delle prime liquidazioni del 2017 (gennaio per i mensili e l’unico modulo del primo trimestre 2017 per i trimestrali), decide di usarlo, anche in parte, ad esempio nel modulo della liquidazione di febbraio 2017 (ovvero in quello del terzo trimestre 2017), può inserirlo, in tutto o in parte (e naturalmente al netto di quanto già utilizzato in compensazione mediante modello F24) nel rigo VP9 del modulo di febbraio 2017 (ovvero del terzo trimestre 2017, da spedire entro il 30 novembre 2017).

Una volta indicato il credito dell’anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l’eventuale risultato a credito va evidenziato nel rigo VP14, colonna 2 (saldo a credito del periodo). Quest’ultimo importo, poi, dovrà essere riportato nel rigo VP8 del modulo del periodo successivo, quale credito del periodo precedente. Il credito annuale residuo dopo l’utilizzo nella liquidazione del periodo, quindi, non va mai riportato nel rigo VP9 del modulo relativo al periodo successivo, quale credito dell’anno precedente. La precisazione è contenuta nella Faq n. 7 delle Entrate del 26 aprile 2017 ed è importante, perché dalle istruzioni al modello IVP, invece, sembrava che nel rigo VP9 delle liquidazioni dei periodi successivi, il credito Iva annuale dovesse essere riportato «al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare».

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