Comunicazioni Iva con invio trimestrale
I nuovi adempimenti previsti dal Dl n. 193/2016 pesano sui contribuenti. Il vecchio “spesometro” si “fa in quattro” e viene anche previsto l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni Iva. L’introduzione di tali adempimenti rappresenta un intervento che va in direzione completamente opposta rispetto alla semplificazione e, al contempo, non pare che possa rappresentare una misura in grado di controbilanciare, in termini di riduzione del cosiddetto Vat gap, il considerevole “sforzo” richiesto ai contribuenti.
L’articolo 4 del decreto modifica direttamente l’articolo 21 del Dl n. 78/2010 prevedendo che lo “spesometro” sia sostituito dall’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute con frequenza trimestrale. Da un unico adempimento, con periodicità annuale, si passa quindi a un’analoga comunicazione con frequenza trimestrale (solo la prima scadenza è prevista per il 25 luglio, in relazione al primo semestre 2017).
A complicare il tutto si aggiunge, come sempre, la difficoltà nel tratteggiare in modo puntuale le caratteristiche dell’adempimento. I contribuenti si trovano, pertanto, ad anno già iniziato, ancora senza certezze in merito alle modalità corrette di assolvimento del nuovo obbligo. Infatti, nonostante l’invio dei dati delle fatture possa essere visto come un “parente stretto” del precedente adempimento, non si può non notare come vi siano rilevanti differenze.
Le questioni “in primo piano” che meritano una soluzione chiara e veloce sono molteplici. Basti pensare, ad esempio, alle incertezze relative al trattamento delle fatture emesse dai commercianti al minuto che tengono il solo registro dei corrispettivi, alle operazioni non territoriali soggette all’obbligo di fatturazione, alle fatture d’acquisto registrate cumulativamente, alle operazioni intracomunitarie e, più in generale, alle operazioni passive soggette all’inversione contabile tramite integrazione del documento ricevuto o emissione di autofattura, per non parlare delle autofatture emesse per assolvere l’imposta, come può avvenire per gli omaggi.
Si fa notare anche la sanzione prevista (articolo 11, comma 2-bis, Dlgs 471/97 ) per l’omessa o errata comunicazione, seppur ridimensionata in corso di conversione del decreto: 2,00 euro per ogni fattura, con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre e possibilità di riduzione alla metà in caso di correzione entro quindici giorni dalla scadenza del termine. Non si applica l’istituto del c.d. “cumulo giuridico”.
In aggiunta al predetto obbligo dovranno essere inviati all’agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni Iva (nuovo art. 21bis, Dl n. 78/2010). Anche in questo caso l’invio è trimestrale con scadenza a fine maggio, 16 settembre, fine novembre e fine febbraio (rispettivamente per ciascun trimestre solare).
In questo caso la sanzione (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/97) per l’omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati è compresa tra 500,00 e 2.000,00 euro, con riduzione alla metà in caso di aggiustamenti entro 15 giorni dalla scadenza.
Solo l’eventuale opzione per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e dei dati delle fatture “salva” il contribuente, ma solo dal nuovo “spesometro trimestrale”.
Alla luce di tutto ciò, appare oggettivamente risibile il credito d’imposta una tantum di 100 euro offerto in cambio del necessario adeguamento tecnologico cui sono tenuti i contribuenti.
A partire dall’anno d’imposta 2017, sono però soppressi gli elenchi Intrastat per gli acquisti di beni e servizi, la comunicazione dei contratti stipulati dalle società di leasing, locazione e noleggio e la comunicazione degli acquisti di beni da San Marino documentati mediante integrazione della fattura estera.
Il 770 semplificato ai tempi supplementari. In attesa di superare l’ostacolo sul visto per i crediti elevati
di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware