Adempimenti

Comunicazioni Iva, l’estinzione societaria «raddoppia» l’invio

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di Michele Brusaterra

In presenza di operazioni straordinarie , per individuare il soggetto tenuto alla trasmissione della comunicazione delle liquidazioni Iva periodiche si deve avere riguardo al fatto se il dante causa scompare o meno e se, in quest’ultimo caso ossia senza estinzione, se il dante causa trasferisce o meno il debito o il credito Iva in capo all’avente causa.

Proprio come avviene con riferimento alla compilazione e alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, per poter individuare chi sia tenuto a porre in essere l’adempimento in presenza di operazioni straordinarie, quali la fusione , la scissione , il conferimento , o di trasformazioni sostanziali soggettive, a trasmettere la comunicazione delle liquidazioni Iva per la frazione di trimestre che va dall’inizio dello stesso e fino all’ultima liquidazione eseguita prima dell’operazione straordinaria, si deve tenere conto se l’avente causa scompare e se, nel caso in cui esso non scompaia, con l’operazione è comunque “passato”, all’avente causa, il debito o il credito Iva.

Nel primo caso, ossia di scomparsa del dante causa, l’avente causa è tenuto a presentare due distinte comunicazioni: con la prima tramette i dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva che riguardano se stesso, con la seconda trasmette, invece, i dati delle liquidazioni effettuate dal dante causa nell’operazione che comprende tutte le liquidazioni periodiche eseguite prima della operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva. Si deve fare attenzione che in questa seconda comunicazione, nella parte riservata al contribuente vanno indicati i dati del soggetto estinto, mentre nella parte riservata al dichiarante vanno indicati i dati dell’avente causa.

Se, poi, l’operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale soggettiva ha luogo nel periodo che va dal primo giorno del mese successivo al trimestre alla data di presentazione della comunicazione, se il dante causa si estingue e non è, quindi, in grado di trasmettere la propria comunicazione che, comunque, è riferita a liquidazioni che riguardano solo ed esclusivamente il soggetto estinto, la presentazione va effettuata dall’avente causa che, naturalmente, dovrà provvedere anche alla trasmissione della propria comunicazione.

Se, al contrario, con l’operazione di natura straordinaria ovvero con la trasformazione sostanziale soggettiva il soggetto dante causa non si estingue e, quindi, rimane in vita, al fine di individuare le modalità di presentazione della comunicazione periodica delle liquidazioni Iva, si deve verificare se il debito o il credito Iva, sorto in capo al dante causa, con riferimento all’attività o alle attività trasferite, è stato ceduto all’avente causa.

Nel caso in cui il debito o il credito Iva sia stato oggetto di cessione, allora, così come si è visto nel caso di estinzione del dante causa, il cessionario della posizione Iva deve trasmettere due comunicazioni, una per le proprie liquidazioni e l’altra per le liquidazioni poste in essere dal dante causa prima dell’operazione straordinaria.

Ove, invece, con l’operazione straordinaria non vi sia passaggio della posizione Iva, ossia del debito o del credito, allora ogni contribuente sarà tenuto a presentare la propria comunicazione.

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