Adempimenti

Con il consolidato si raddoppiano le comunicazioni

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di Michele Brusaterra

I contribuenti con liquidazioni Iva trimestrali devono presentare la comunicazione anche per il quarto trimestre, mentre in presenza di consolidato Iva ogni società o ente partecipante deve presentare la propria comunicazione.

Il 12 giugno vi è l’invio inaugurale della prima comunicazione delle liquidazioni Iva, relativa ai primi tre mesi del 2017. Per i soggetti con liquidazioni periodiche mensili va compilato un modello per ogni liquidazione e nella casella «mese», presente nello spazio relativo al periodo di riferimento, andrà indicato il numero corrispondente al mese solare a cui la comunicazione si riferisce.

Per quanto riguarda i soggetti trimestrali, la prima comunicazione si riferisce al primo trimestre del 2017 e nella casella relativa al periodo di riferimento andrà indicato «1». Questi ultimi soggetti devono fare attenzione perché hanno l’obbligo di presentare la comunicazione anche per il quarto trimestre, sebbene la liquidazione dell’imposta relativa a tale periodo avvenga sempre in sede di dichiarazione annuale. Per i trimestrali “ordinari”, nella comunicazione riferita al quarto trimestre, il periodo da indicare sarà il «5» e non si dovrà tenere conto di eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio, derivanti, ad esempio, dal calcolo definitivo del pro-rata di detraibilità, che verranno effettuate in sede di dichiarazione annuale.

Se il contribuente esercita più attività e ha optato per la contabilità separata, qualora decida, in presenza di entrambe le liquidazioni periodiche, di anticipare, per finalità compensative, la liquidazione trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare, la comunicazione da presentare, per tale terzo mese e per il trimestre, è unica e nel periodo di riferimento andrà indicato sia il mese che il trimestre.

Sul fronte del consolidato Iva, la controllante è sostanzialmente tenuta a un doppio adempimento. Se da una parte, infatti, ella e le singole controllate devono presentare autonomamente la loro comunicazione, indicando, nel frontespizio, la partita Iva della controllante ed omettendo, invece, la compilazione dei righi VP7-Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro, VP8- Credito periodo precedente, VP9-Credito anno precedente e VP13-Acconto dovuto, la controllante deve anche presentare una comunicazione periodica per il “gruppo”, all’interno della quale, nel frontespizio, va barrata la casella «Liquidazione del gruppo» mentre non va compilato il campo «Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)».

Tale comunicazione deve contenere i dati della singola liquidazione periodica dell’intero gruppo, indicando nel rigo VP4-Iva esigibile l’ammontare complessivo dei debiti Iva trasferiti da tutti i soggetti partecipanti al consolidato per il periodo oggetto di comunicazione, mentre nel rigo VP5-Iva detratta va indicato l’ammontare complessivo dei crediti Iva che vengono trasferiti, per il periodo oggetto di comunicazione, sempre da tutti i soggetti che aderiscono alla liquidazione Iva di gruppo.

Nel caso di «sopravvenuta mancanza dei requisiti» per avvalersi del consolidato Iva, la società che esce dal consolidato deve indicare nella casella posta sul frontespizio «Ultimo mese» il numero relativo all’ultimo mese intero in cui il soggetto ha partecipato alla liquidazione Iva di gruppo.

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