Con i costi rideterminati minusvalenze non deducibili
La nuova proposizione della facoltà di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (articolo 1, commi 1053 e 1054 della legge 145 del 2018) presenta qualche sorpresa e richiede qualche riflessione in seguito dell'unificazione del regime fiscale delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate e non qualificate.
La facoltà riguarderà le partecipazioni detenute al 1° gennaio 2019 – al di fuori dell'esercizio d'impresa – da persone fisiche, enti non commerciali compresi i trust, società semplici e soggetti non residenti.
Ottenendo il riconoscimento di un maggior costo fiscale, la plusvalenza imponibile, in caso di successiva cessione della partecipazione, sarà corrispondentemente ridotta. Se però la partecipazione venisse ceduta ad un prezzo inferiore al costo rideterminato, la minusvalenza non sarà deducibile.
Il valore
Il valore periziato dovrà essere riferito all'intero patrimonio sociale della società. Ciascun socio assumerà, quindi, come costo fiscale della propria partecipazione il valore periziato del patrimonio complessivo corrispondente alla propria quota.
La perizia dovrà essere giurata entro il 30 giugno 2019 anche se la cessione sarà già avvenuta prima di tale data.
Tuttavia, nel caso in cui le partecipazioni siano immesse in un regime di risparmio amministrato o gestito e verranno cedute prima del 30 giugno, il contribuente dovrà esibire la perizia giurata all'intermediario prima della cessione per metterlo in condizione di calcolare correttamente il capital gain.
L’imposizione
Sul valore periziato dovrà essere corrisposta un'imposta sostitutiva del 10% per le partecipazioni non qualificate e dell'11% per quelle qualificate (nella precedente edizione, l'imposta era dell'8% in tutti i casi).
L'imposta potrà essere versata in unica soluzione entro il 30 giugno 2019 oppure in un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2019. In tal caso, sulla seconda e sulla terza rata sarà dovuto un interesse del 3% annuo da versarsi contestualmente.
Rideterminazione parziale
del costo
È possibile rideterminare il costo anche di una sola parte delle partecipazione detenute. In questo caso si presume che la rideterminazione del costo riguardi le partecipazioni acquistate in data più recente. Nel caso in cui il possessore di una partecipazione qualificata decida di rideterminare il costo di una sola quota “non qualificata” è comunque dovuta l'imposta sostitutiva dell'11% (circolare 12/E del 2002).
In caso di successiva cessione parziale della partecipazione, le partecipazioni rivalutate si considerano acquistate il 1° gennaio 2019 (circolare 12/E del 2002). Tuttavia, se la partecipazione è in regime amministrato, il costo rideterminato incide sul costo medio dell'intero compendio dato che nel regime amministrato non si applica il metodo LIFO (last in first out; risoluzione 372/E del 2002), con conseguenze che possono essere determinanti.
È utile ricordare, infatti, che in regime dichiarativo si considerano venduti per primi i titoli che sono stati acquistati per ultimi, mentre all’interno del regime amministrato il corrispettivo di vendita, per il calcolo della plusvalenza, viene confrontato con il costo d'acquisto medio di tutti i titoli della stessa categoria e dello stesso emittente contenuti nel portafoglio (si veda l’esempio nella grafica qui sopra).
È bene quindi, nel decidere se apportare le partecipazioni qualificate al regime amministrato, esaminare ciascuna situazione in ottica prospettica.