Adempimenti

Con la mini voluntary sanatoria solo per gli anni di violazione del monitoraggio

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di Michela Folli e Marco Piazza

Mini-voluntary ancora con zone d’ombra dopo il provvedimento attuativo e la circolare 12/E del 2018. Il campo di applicazione appare estremamente circoscritto. La circolare ribadisce che la richiesta può essere presentata per sanare le violazioni relative alle attività depositate ed alle somme detenute all’estero alla data del 6 dicembre 2017 da parte di contribuenti che siano o siano stati residenti in Italia e che:

1) in precedenza siano stati residenti all’estero e iscritte all’ Aire;

2) oppure abbiano prestato la propria attività lavorativa, in via continuativa, all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi (ex frontalieri).

Dal provvedimento e dalla circolare si comprende che la sanatoria può riguardare solo i periodi d’imposta in cui il contribuente abbia riacquistato (anche temporaneamente) la residenza fiscale in Italia o siano venute meno le condizioni di esonero dalla compilazione del quadro RW per aver cessato o sospeso l’attività continuativa di lavoro nel Paese estero (circolare 28/E del 2011). Inoltre si comprende che le violazioni per non aver dichiarato i redditi sono regolarizzabili solo per le stesse annualità in cui sono state commesse le violazioni di monitoraggio fiscale, che costituiscono il presupposto oggettivo necessario affinché le attività detenute all’estero possano essere sanate tramite la procedura.

Possono essere oggetto della procedura anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa. A differenza del ravvedimento, la sanatoria è ammessa anche nei casi di omessa dichiarazione.

Sono molti ,tuttavia, i casi che paiono esclusi o incerti. Per esempio:

1) un cittadino italiano che è stato effettivamente residente all’estero, ma si è dimenticato di iscriversi all’Aire parrebbe escluso dalla sanatoria, perché la motivazione del provvedimento e la circolare parlano di soggetti “rientrati”;

2) il cittadino straniero che abbia preso la residenza in Italia omettendo di compilare il quadro RW pare escluso dalla mini voluntary, che parla di soggetti “rientrati”;

3) non è possibile sanare i redditi prodotti dalle attività all’estero dai frontalieri nei periodi in cui vi era esonero dal monitoraggio ma non dall’obbligo di dichiarazione dei redditi. Ricordiamo che il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti in Italia, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 7.500 euro. Non sono invece tassabili in Italia solo i redditi dei frontalieri con la Svizzera (risoluzione 38/E del 2017) e alcune retribuzioni pensioni e indennità provenienti dal Vaticano (articolo 3, Dpr 601/73).

4) Anche in assenza di una conferma diretta, sembra che la procedura riguardi anche le attività (detenute al 6 dicembre 2017) costituite con redditi di fonte estera, connesse con attività di lavoro svolte in via continuativa all’estero, ma percepiti dopo il rientro in Italia (ad esempio, pensioni, indennità di fine rapporto, compensi professionali percepiti in ritardo).

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