Con il via alla V direttiva ora il quadro è completo
Novità in arrivo sul fronte antiriciclaggio. Giovedì il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo di attuazione della V direttiva (la 2018/843). Il decreto modifica il Dlgs 231 del 2007.
Tra l’altro, vengono precisate alcune definizioni. In particolare, in tema di Pep (persona politicamente esposta) viene meglio individuato il concetto di titolarità congiunta, disponendo che si tratta di: soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami; le persone fisiche che, ai sensi dello stesso decreto antiriciclaggio detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari.
Il decreto amplia poi l’ambito di applicazione delle norme antiriciclaggio aggiungendo all’elenco dei soggetti obbligati, i prestatori di servizi di portafoglio digitali, per i quali viene previsto l’obbligo dell’iscrizione nel registro gestito dall’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ( Oam).
Viene, inoltre, stabilito il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi. Sono ricomprese espressamente anche le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi ovvero le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
Sempre nel versante internazionale si individuano misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti che operano in tali Paesi.