Concessione solo da banche e intermediari
I caratteri salienti della locazione finanziaria sono:
• la qualità del soggetto che concede il leasing (può essere solo una banca o un intermediario finanziario);
•il fatto che si tratta di un contratto di natura “finanziaria” (e, quindi, non di una locazione né di una compravendita), con la conseguenza, ad esempio, che gravano sull’utilizzatore tutti i rischi riferiti al bene oggetto del contratto: si va dai rischi intrinsechi nel contratto di acquisto (come il rischio di evizione per la presenza di gravami a favore di terzi oppure il rischio di comprare un bene privo delle qualità promesse o essenziali oppure gravato da vizi) ai rischi propri del periodo di godimento del bene, come il rischio che il bene provochi danni ad altri (scoppia una caldaia, cade un cornicione) oppure il rischio che il bene perisca (si pensi a un crollo dell’edificio o a un suo significativo degrado, ad esempio per il cedimento delle fondamenta a causa di una infiltrazione);
•il fatto che il contratto preveda l’opzione per il riscatto, e cioè che l’utilizzatore, al termine del periodo convenuto, abbia la possibilità di ottenere il diritto di proprietà del bene fino a quel momento detenuto in mero godimento, pagando il prezzo del riscatto quale concordato nel contratto di leasing;
• il fatto che, in mancanza del riscatto del bene oggetto di leasing, l’utilizzatore abbia «l’obbligo di restituirlo» (essendo dunque con ciò chiarificato che dalla legge stessa discende un indefettibile titolo, per la società che concede il leasing, di reimpossessarsi del bene che non sia riscattato).
La legge si occupa poi di disciplinare il delicato e contrastato profilo della risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’utilizzatore. Anzitutto, la legge offre la definizione di «grave inadempimento» (vale a dire il presupposto per invocare la risoluzione del contratto), fattispecie che dunque ricorre nel caso in cui: nei contratti di leasing immobiliare, vi sia il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o di due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente;
nei contratti di locazione finanziaria diversi da quelli immobiliari (ad esempio, i leasing di autovetture e di beni strumentali), vi sia il mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente.
Dato che il Codice civile sancisce che la risoluzione si può avere solo per un inadempimento di «non scarsa importanza», la regola che, una volta per tutte, sancisce quando l’inadempimento è rilevante, ha un valore incommensurabile perché toglie di torno un’infinità di questioni (si pensi solo al caso dell’utilizzatore che, di tanto in tanto, “salta” il pagamento di un canone, per poi riprendere il pagamento dei canoni successivi).