Professione

Concordato in continuità, si allungano i tempi per pagare i privilegiati

Prorogata da uno a due anni la moratoria per pagare i creditori assistiti da privilegio

ADOBESTOCK

di Luciano Panzani

Maggior tutela dei crediti di lavoro e moratoria dei crediti privilegiati nel concordato. Il quinto comma dell’articolo 182 quinquies della legge fallimentare consentiva già nel concordato preventivo, con l’autorizzazione del tribunale, il pagamento di debiti anteriori se essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori. Diventa ora possibile, sempre su autorizzazione del tribunale, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito della domanda di concordato ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione.

Si anticipa la direttiva
La norma anticipa, ma soltanto in parte, l’attuazione dell’articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 1023/2019 che, non consentendo la sospensione delle azioni esecutive per quanto concerne le retribuzioni dei lavoratori, se non nel caso in cui il loro pagamento sia altrimenti garantito con un livello di tutela analogo, renderà in ogni caso legittimo tale pagamento anche senza l’autorizzazione del tribunale. Non pare inoltre che la direttiva consenta distinzioni tra lavoratori che mantengono il posto di lavoro e lavoratori che vengono dismessi.

Crediti privilegiati: prorogata la moratoria
Il legislatore ha inoltre modificato l’articolo 186 bis della legge fallimentare portando a due anni nel concordato preventivo in continuità il termine per la moratoria per il pagamento dei creditori assistiti da privilegio, pegno ed ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni oggetto della prelazione.

La norma ha lo scopo di evitare che la prosecuzione dell’impresa sia ostacolata dalla necessità di liquidare immediatamente i beni per soddisfare i creditori che vantano una garanzia sui medesimi. Già l’articolo 13, comma 2, del decreto correttivo del Codice della crisi (Dlgs 147/2020) aveva elevato il termine a due anni, ritenendosi che un anno di moratoria fosse insufficiente. La modifica viene ora anticipata ed inserita nella legge fallimentare.

Creditori senza diritto di voto
A differenza di quanto previsto dal Codice della crisi, viene mantenuta la previsione che i creditori non abbiano diritto di voto, nonostante la moratoria, per la differenza tra il loro credito maggiorato degli interessi e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano. Una regola che probabilmente dovrà essere rivista per adeguarla alla nuova disciplina del voto prevista dall’articolo 9 della direttiva 1023/2019, che attribuisce il diritto di voto a tutte le parti interessate, intendendosi per tali i creditori «sui cui rispettivi crediti o interessi incide direttamente il piano di ristrutturazione» (articolo 2, paragrafo1, n. 2) e quindi, in questo caso, la moratoria.

La proroga della moratoria sui crediti privilegiati da un anno a due anni si applica soltanto ai piani presentati successivamente all’entrata in vigore del Dl e cioé dopo il 25 agosto.

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