Diritto

Concordato, omologazione anche senza adesione

Il Fisco deve pronunciarsi entro 90 giorni sulla proposta di transazione

di Giulio Andreani

Con l’approvazione del Ddl di conversione del decreto 118/21 da parte del Senato, la transazione fiscale si avvia ad arricchirsi di tre disposizioni.

La prima chiarisce che nel concordato preventivo il tribunale, se la proposta è conveniente e “decisiva”, omologa forzosamente la transazione non più anche “in mancanza di voto”, ma in “mancanza di adesione” del Fisco. Poiché la mancanza di adesione comprende il voto negativo, la modifica ha lo scopo di precisare che il tribunale può omologare forzosamente la transazione anche a seguito del rigetto della relativa proposta.

La disposizione introdotta non ha la struttura tipica della norma interpretativa, ma è da escludere che la modifica, essendo intervenuta in un momento in cui il contrasto dottrinale e giurisprudenziale era oltremodo noto, non abbia avuto un intento chiarificatore; così com’è da escludere che all’espressione «mancanza di adesione» possa essere attribuito il significato di «mancanza di voto»: sia perché non sono coincidenti, sia perché, se lo fossero state, l’intervento del legislatore sarebbe da considerare inutile. Un ulteriore effetto della norma è che l’omologazione forzosa deve intendersi consentita in caso di rigetto della proposta nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, nel cui contesto l’articolo 182-bis legge fallimentare comma 4, già richiedeva, ai fini della omologazione forzosa, la semplice “mancanza di adesione”.

Con la seconda disposizione viene stabilito che il Fisco deve pronunciarsi sulla proposta di transazione, ove sia formulata nell’ambito di un accordo di ristrutturazione, entro il termine di 90 giorni dal deposito della domanda, trascorso inutilmente il quale può esserne richiesta al tribunale la omologazione forzosa. Il chiarimento è prezioso, perché alcuni tribunali avevano ritenuto di non poter omologare forzosamente la transazione in tempi rapidi, a causa dell’assenza della previsione di un termine.

La terza disposizione estende i reati fallimentari previsti dall’articolo 236, comma 2, numeri 1), 2) e 4) della legge fallimentare alla omologazione forzosa disposta nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti: un contrappeso alla omologazione senza adesione, da cui discende una netta separazione tra la valutazione della proposta, da parte dell’Agenzia, che deve essere fondata solo sulla convenienza della stessa, e la rilevanza degli eventuali atti di frode commessi dall’imprenditore, il cui esame compete solo al Pm.

Le considerazioni svolte sono applicabili anche alla transazione contributiva, con riferimento alla quale il comma 1-ter dell’articolo 3 del Dl 125/20 ha stabilito la cessazione dell’applicazione del Dm 4 agosto 2009, che condizionava l’approvazione delle proposte di transazione contributiva al rispetto di alcune soglie minime di soddisfacimento dei crediti previdenziali.

L’Inps e l’Inail continuano tuttavia a considerarlo un riferimento: è il caso che prendano atto della volontà del legislatore.

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