Contabilità

Concordato preventivo, favorito l’afflusso di risorse finanziarie da parte delle banche

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di Giovanni B. Nardecchia

Nel contratto di finanziamento bancario con una società in concordato preventivo, costituisce prestazione principale anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso alla procedura e le notificazione dell’istanza di sospensione o di scioglimento del contratto.

È questa la norma contenuta nel primo decreto correttivo ed integrativo del Codice della crisi. La disposizione introduce il comma 14 all’articolo 98 del Codice della crisi ed interviene sui contratti di finanziamento “autoliquidanti”, contratti che presentano gravi profili di incertezza interpretativa. Sia con riferimento alla riconducibilità degli stessi alla categoria dei contratti pendenti, che agli effetti dello scioglimento autorizzato dal tribunale. Incertezze interpretative che da una parte incidono negativamente sulla propensione degli istituti di credito a sostenere l’attività delle imprese che abbiano presentato domanda di concordato preventivo, e, dall’altra, come riscontrato nella prassi, hanno dato la stura a possibili condotte opportunistiche da parte dei debitori finanziati.

La nuova disposizione, prevedendo che anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori costituisce prestazione principale, chiarisce che l’erogazione dell’anticipazione non esaurisce le obbligazioni poste a carico della banca. Con la conseguenza che sino a quando l’attività di riscossione non sia stata ultimata, il contratto deve considerarsi pendente.

È stata quindi eliminata, perché superflua, la norma (articolo 99 comma 2 del Codice), per la quale anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti costituisce, se autorizzato, finanziamento prededucibile. Abrogazione che va letta con la modifica intervenuta nel comma 14 dell’articolo 98 del Codice, con la conseguenza che i contratti di finanziamento cd “autoliquidanti” pendenti proseguono durante il concordato preventivo senza necessità di autorizzazione.

Prosecuzione che genera debiti che devono essere pagati in prededuzione. Se il debitore chiede e ottiene dal tribunale l’autorizzazione allo scioglimento del contratto pendente, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme riscosse nei limiti di quanto erogato alla parte finanziata. Il limite temporale di 120 giorni è stato quantificato tenuto conto dei termini normali di adempimento, secondo le più comuni prassi commerciali. Termine che, nell’idea del legislatore, rappresenta un bilanciamento di contrapposti interessi, al fine di evitare sia le ricordate manovre opportunistiche del debitore, sia che il finanziatore possa recuperare, in danno degli altri creditori, importi divenuti ingenti a causa di un inadempimento dell’obbligazione restitutoria protrattosi nel tempo. Inadempimento che, nell’ottica di una gestione del rapporto improntata a correttezza e buona fede, avrebbe dovuto imporre la revoca delle linee di credito concesse.

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