Controlli e liti

Confisca allargata, la sproporzione si valuta sul rappresentante legale dell’impresa

L’articolo tratto da «Reati tributari», in edicola dal 3 marzo e online su Shopping 24

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di Laura Ambrosi

Con i reati tributari ridisegnati dal Decreto fiscale di fine 2019 (articolo 39 del Dl 124/2019), occorrerà comprendere in che modo gli investigatori prima e il Pubblico ministero dopo riescano a distinguere la posizione della società che normalmente commette la violazione fiscale rispetto a quello della persona fisica (rappresentante legale) che invece commette il reato. Si tratterà, cioè, di comprendere le modalità di verifica dell’eventuale sproporzione tra disponibilità e redditi conseguiti, se cioè debbano essere riferite a entrambi (società e persona fisica) o solo a uno di essi.

Sul punto, i primi chiarimenti sono giunti dalla Guardia di finanza in occasione del Telefisco 2020.

Secondo il Comando Generale della GdF nella nuova confisca «allargata» per reati tributari (articolo 12 ter del Dlgs 74/2000) in cui è coinvolta una società, la sproporzione tra i redditi dichiarati e le disponibilità economiche possedute, deve essere valutata in capo al rappresentante legale e non all’impresa.

La questione posta all’attenzione dell’organo di vertice della GdF concerneva le ipotesi in cui il delitto tributario sia ascrivibile al rappresentante legale di una Spa/srl e non a un imprenditore individuale o a un professionista. In questi casi, il «beneficiario» dell’illecito non è il rappresentante legale ma la società, nonostante, in virtù del principio di personalità della responsabilità penale, il delitto sia ascrivibile al rappresentante legale.

È stato così richiesto se la verifica della sproporzione delle attività economiche e patrimoniali possedute, rispetto a quanto dichiarato, che potrebbe legittimare il sequestro per sproporzione, verrà eseguita con riferimento alla persona fisica, alla società di capitali o anche in modo incrociato (redditi dell’uno rispetto alla disponibilità dell’altro).

Secondo la GdF, in questi casi, la verifica del requisito della sproporzione va operato esclusivamente sul legale rappresentante. Ciò in quanto occorre seguire le stesse regole in ordine all’irrogazione della sanzione penale che, come noto, colpiscono la persona fisica e non la società

Ne consegue che, in caso di accertato squilibrio economico-reddituale tra i beni facenti parte del patrimonio personale del legale rappresentante (soggetto condannato) e le sue disponibilità ufficiali, la confisca potrà riguardare solo beni facenti parte del patrimonio personale della persona fisica e non anche dell’ente.

Nella risposta, viene anche chiarito che per l’individuazione dell’eventuale sproporzione dovranno essere censiti e quantificati tutti gli investimenti posti in essere dal soggetto in un arco temporale ragionevolmente prossimo alla data di commissione del reato, comprese le eventuali somme versate nella società a titolo di capitale di rischio (conferimenti, partecipazioni a successivi aumenti di capitale, ecc.), che, sul piano patrimoniale, corrispondono alla titolarità di una partecipazione all’interno della società stessa sotto forma, a seconda dei casi, di quote o azioni.

Va da sé, come condivisibilmente evidenziato dal Comando Generale, che in presenza di enti che costituiscono costruzioni giuridiche artificiose e strutture interposte nella titolarità di beni, l’accertamento della sproporzione dovrà essere effettuato in capo all’autore del reato fiscale tenendo conto sia del suo patrimonio personale, sia di quello intestato fittiziamente all’ente.

Articolo tratto da: Reati tributari

Disponibile in edicola dal 3 marzo e on line su Shopping 24

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