Consolidato fiscale: limiti agli interessi passivi
Gli interessi passivi indeducibili a livello di singola società diventano deducibili per effetto del trasferimento al consolidato, generando un minor reddito complessivo globale
Tra i vantaggi che caratterizzano il consolidato fiscale, l’articolo 96, comma 14, del Tuir stabilisce la possibilità che l’eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili generata in capo a una fiscal unit, esclusa quella generata in periodi d’imposta anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale, possa abbattere il reddito complessivo di gruppo, se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino un’eccedenza di segno opposto: un’eccedenza di Rol o di interessi attivi e proventi assimilati, anche quest’ultima non anteriore all’ingresso nel consolidato. Così gli interessi passivi indeducibili a livello di singola società diventano deducibili per effetto del trasferimento al consolidato, generando un minor reddito complessivo globale.
Questo trasferimento (che resta una facoltà) richiede però alcuni accorgimenti. Innanzitutto a livello di consolidato non è possibile riportare in avanti eccedenze di interessi passivi o eccedenze di Rol/interessi attivi: l’ammontare degli interessi passivi trasferiti al gruppo dev’essere uguale all’ammontare delle eccedenze di Rol/interessi attivi trasferiti da altre società partecipanti; le eventuali eccedenze restano solo nella disponibilità della fiscal unit che le ha maturate e che le può riportare nelle annualità successive. Di conseguenza non vanno indicate né nel quadro GN del modello Redditi Sc delle singole società, né nel quadro NF - Sezione V del modello Cnm (Consolidato nazionale mondiale).
Altra cautela occorre qualora la società partecipante al consolidato, che voglia trasferire interessi passivi indeducibili, abbia perdite fiscali pregresse da poter scomputare dal proprio reddito imponibile di periodo, generate in esercizi precedenti a quelli di avvio del regime di consolidato fiscale.
Per evitare l’aggiramento del divieto di trasferire al consolidato perdite fiscali maturate prima dell’ingresso nella tassazione di gruppo (articolo 118, comma 2, Tuir) è necessario sottrarre dall’ammontare di interessi passivi indeducibili da trasferire al consolidato l’ammontare delle perdite fiscali pregresse usate per abbattere il risultato individuale di periodo.
In tal modo, come precisato dalla risoluzione 67/E/2019, trasferendo al consolidato un ammontare di interessi indeducibili al netto dell’ammontare delle perdite fiscali pregresse utilizzate, si inibisce alla fiscal unit di abbattere il risultato complessivo di gruppo per un ammontare pari a quello che ha già abbattuto il reddito individuale del soggetto che ha trasferito interessi passivi.
Il problema non si pone nel caso in cui la società consolidata, pur in presenza di perdite fiscali pregresse, non abbia conseguito un reddito imponibile ma una perdita fiscale di periodo o chiuda l’esercizio sociale a zero. Non potendo usare le perdite pregresse a scomputo del reddito di periodo, la società può trasferire al consolidato tanto l’eventuale perdita fiscale di periodo quanto la quota di interessi passivi indeducibili, previa variazione in aumento al risultato d’esercizio e nei limiti dell’ammontare che trova capienza nelle eccedenze di Rol/interessi attivi trasferiti da altre società partecipanti al regime di gruppo.