Imposte

Consulta: rottamazione fuori dalla sentenza-riscossione

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di Gianni Trovati

La Corte costituzionale torna sul contenuto della sentenza 51/2019 depositata venerdì scorso e relativa alla disciplina delle comunicazioni di inesigibilità che chi gestisce le entrate pubbliche deve rendere agli enti creditori. Lo fa con una nota dell’Ufficio stampa a seguito dell’articolo pubblicato sul Sole 24 Ore di domenica, in cui si prospettavano ricadute su stralci automatici (per i debiti fino a mille euro) e rottamazione delle cartelle 2000-2006 in carico alle società scorporate da Equitalia.

La nota respinge questa interpretazione e «precisa anzitutto che la sentenza dichiara l’inammissibilità della questione sollevata e quindi è priva di effetti normativi. La motivazione non riguarda affatto gli stralci e le rottamazioni delle cartelle 2000-2006 dei Comuni che si erano affidati a società scorporate, ma esclusivamente l’inapplicabilità alle società scorporate del “meccanismo scalare inverso”, che è cosa ben diversa da stralci e rottamazioni».

Per comprendere il punto occorre ripercorrere la sentenza. La decisione nasce dalla questione di legittimità sollevata dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo dell’Abruzzo, sulle norme (commi 687-688 della legge di stabilità per il 2015, modificate da ultimo dall’articolo 3, comma 20 del decreto fiscale 119/2018) che regolano le comunicazioni di inesigibilità delle vecchie cartelle. Le questioni sollevate dai magistrati contabili, spiega la sentenza della Consulta, sono inammissibili perché «muovono da un erroneo presupposto interpretativo sui soggetti destinatari della normativa in questione». Il presupposto erroneo dipende dal fatto che la società al centro del contenzioso in Corte dei conti, la Soget Spa, è «una cessionaria del ramo di azienda» (è cioè una delle società “scorporate” da Equitalia nel 2006) e quindi «non può essere annoverata tra gli agenti della riscossione». In quest’ottica «le disposizioni censurate», vale a dire quelle sulle comunicazioni di inesigibilità, «data la loro ratio e la loro formulazione letterale (in quanto fanno espresso riferimento agli «agenti della riscossione» e riguardano solo i ruoli da questi assunti in carico), sono riferibili esclusivamente a determinate società di riscossione a partecipazione pubblica.

Fin qui la sentenza. Se si applicasse questa limitazione anche alle altre norme che si riferiscono agli «agenti della riscossione», ci sarebbero importanti effetti a catena: perché le società scorporate da Equitalia hanno in carico per centinaia di Comuni le vecchie cartelle iscritte a ruolo fino al 2006 per Ici, Tarsu e multe. Queste cartelle sono state cancellate con lo stralcio automatico disposto dal decreto fiscale 119/2018 se sono inferiori ai mille euro, oppure possono essere state definite senza interessi e sanzioni nelle tre rottamazioni approvate in questi anni. Stralcio e rottamazioni, secondo la legge, sono riferiti ai carichi «affidati all’agente della riscossione». Se le società scorporate non sono agenti della riscossione, l’applicazione di stralcio e rottamazioni anche alle loro cartelle sarebbe illegittima. Le cartelle stralciate o rottamate, in pratica, tornerebbero a vivere, con tanto di obblighi (anche erariali) per chi le gestisce di provare a riscuoterle integralmente, con sanzioni e interessi.

Ma la motivazione della sentenza, si legge nella nota della Consulta, riguarda solo «l’inapplicabilità alle società scorporate del meccanismo scalare inverso». Quando la legge, e in particolare lo stesso decreto fiscale del 2018, parla ugualmente di “agenti della riscossione” per gli stralci (articolo 4, comma 1) o per le rottamazioni (articolo 3, comma 1), il riferimento non sarebbe quindi più limitato al solo agente nazionale, come al comma 20 dello stesso articolo 3, ma più ampio, riprendendo in senso atecnico anche le società private uscite da Equitalia.

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