Consumatori nella rete dell’e-fattura
Obbligo di fatturazione elettronica per tutti. E non solo per le operazioni business to business ma anche per quelle business to consumer. Tradotto in sintesi nella rete della nuova e-fattura in vigore dal 1° gennaio 2019 - così come prevede ora la manovra di bilancio all’esame della Camera - finiranno anche i consumatori. In che misura e con quali modalità? In primo luogo obbligandoli ad avere un indirizzo elettronico per poter ricevere la fattura dal sistema d’interscambio dell’agenzia delle Entrate. E imponendogli, poi, l’acquisizione di una posta elettronica certificata (Pec) se vogliono acquistare beni e servizi direttamente da quelle aziende che, secondo le regole dettate dalla legge Iva, sono obbligate alla sola emissione della fattura. La conseguenza nasce direttamente dalla norma della legge di bilancio che prevede che la fattura elettronica sia costituita da un formato elettronico strutturato con trasmissione tramite il Sistema di interscambio (Sdi), oggi in uso per i rapporti con la Pa. Quindi il consumatore deve poter disporre di un canale diretto di ricezione della fattura elettronica cui è obbligata l’impresa, altrimenti sanzionata, nella cessione del bene o del servizio.
Sul piano soggettivo il disegno di legge di bilancio, trasformato al Senato in un articolo unico da 680 commi, non sembra lasciare alcun dubbio. Ai commi da 509 a 513 si prevede chiaramente in nome della lotta all’evasione fiscale che: «Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e le per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche», utilizzando come detto lo Sdi. La norma presentata alle Camere dal Governo, non modificata al Senato, non è stata volutamente limitata alle sole operazioni tra partite Iva ma punta a coinvolgere tutti i contribuenti «residenti o stabiliti nelle territorio dello Stato» che chiedono servizi o acquistano beni. La legge di bilancio comunque esonera dall’obbligo dell’e-fattura i contribuenti che rientrano nel regime forfetario agevolato (imposta sostitutiva del 15% senza limiti di tempo sotto una determinata soglia di ricavi) o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio (sostitutiva del 5% per chi avvia nuove attività). Definire comunque il perimetro di quante e quali operazioni siano coinvolte nel nuovo obbligo che, ripetiamo, scatterà dal 1° gennaio 2019 per tutti - ad eccezione di carburanti e appalti obbligati all’e-fattura dal prossimo 1° luglio - non è facile anche perché, come spesso accade con il nostro ordinamento tributario, il Dpr 633/72 che disciplina l’Iva elenca le attività che sono esonerate dall’obbligo dell’emissione della fattura (in futuro e-fattura) e che in alternativa possono emettere scontrino o ricevuta. Ma il caso di scuola c’è sempre e riguarda, ad esempio, le ristrutturazioni edilizie e le imprese edili. Queste sono tra i soggetti che la legge Iva obbliga al rilascio della fattura. Quindi il cittadino sprovvisto di partita Iva che dal 1° gennaio 2019 volesse acquistare direttamente dal fornitore materiale edile beni necessari per la ristrutturazione del suo appartamento sarà obbligato a dotarsi prima di un indirizzo e-mail e poi ad attivare una Pec per consentire all’impresa edile di poter emettere, come richiede la legge di bilancio in via di approvazione in Parlamento, la fattura elettronica.