Contabilità

Contabilizzazione ricavi, test convenienza per le Pmi

L’Oic 34 ancora in bozza se utilizzato vincola ogni transazione che genera ricavi

di Franco Roscini Vitali

Contabilizzazione dei ricavi con alcune semplificazioni per le Pmi: è quanto prevede la bozza di principio contabile 34 sui Ricavi posta in consultazione dall’Organismo italiano di contabilità. Tuttavia è opportuno fare alcune riflessioni sulla convenienza a utilizzare tale possibilità che, dal punto di vista fiscale, potrebbe comportare maggiori complicazioni e maggior impatto rispetto alla regole generali destinate alle imprese maggiori.

Il documento prevede, nel caso di vendita di un bene associata alla prestazione di un servizio, ad esempio di manutenzione per un certo numero di anni, la separazione del ricavo della vendita del bene dal corrispettivo del servizio di manutenzione contabilizzato a parte. In sostanza il redattore del bilancio deve procedere, al momento della rilevazione iniziale, con l’analisi del contratto di vendita al fine di stabilire quali sono le unità elementari di contabilizzazione: questa è la singola prestazione inclusa nel contratto da contabilizzare separatamente. Pertanto, devono essere trattati separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni che sono promesse al cliente.

Questa regola può essere disattesa dalle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e dalle micro imprese che possono non procedere all’identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione a meno che le singole prestazioni non siano formalmente individuate e valorizzate separatamente nel contratto oppure in altri atti legati alla vendita (paragrafo 19).

Questa semplificazione, che costituisce una facoltà, è una politica contabile che, se adottata, deve essere applicata a tutte le transazioni che generano ricavi. Tuttavia, applicando le regole generali, si ricade nelle previsioni contenute nel principio Oic 31 che impongono la contabilizzazione dei fondi per oneri relativi agli impegni contrattualmente previsti.

L’esempio, contenuto nell’Oic 34, relativo alla contabilizzazione nel bilancio in forma abbreviata e in quelle delle micro imprese delle vendite di beni e servizi, riguarda la vendita di un’autovettura con prestazione di servizi relativa a 4 tagliandi gratuiti per i successivi quattro anni (esempio EI I2).

La società contabilizza il ricavo relativo all’unica unità elementare di contabilizzazione (la vendita del bene) e contestualmente, per tenere conto dell’impegno a effettuare quattro tagliandi gratuiti, deve stimare un accantonamento al Fondo rischi e oneri pari al costo che stima di dover sostenere per adempiere alla propria obbligazione: è il principio di competenza, ovvero di correlazione costi-ricavi, che lo impone.

A questo punto, entrano in gioco le regole fiscali che non consentono la deducibilità del costo relativo all’accantonamento al fondo per rischi e oneri: pertanto, la società deve contabilizzare in bilancio (se rilevante) la fiscalità differita, una complicazione per le imprese minori.

Pertanto, l’utilizzo della semplificazione potrebbe rivelarsi non conveniente per queste imprese che, invece, potrebbero abituarsi a valorizzate separatamente nel contratto, oppure in altri atti legati alla vendita, vendite e prestazioni.

Tra l’altro, in particolare per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata che non sono propriamente «piccole», questo consentirebbe un miglior approccio al controllo di gestione.

Questo comportamento non dovrebbe generare alcuna complicazione fiscale perché si ricade nell’ambito dell’articolo 109 del Tuir e, pertanto, si applicano le regole generali.

A questo proposito dovrebbe essere eliminata la divergenza sulla competenza, in materia di derivazione rafforzata, tra imprese maggiori e micro imprese che genera soltanto dubbi.

Fanno sorridere alcuni quesiti e le relative risposte a interpelli in materia di principio di competenza dove è precisato che «la società non è micro-impresa»: intatti la risposta è valida comunque per tutte le imprese, anche micro. I casi di divergenza delle regole generali sulla competenza relativi a tali imprese sono veramente minimi e non riguardano l’operatività quotidiana.

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