Contraddittorio preventivo escluso per gli avvisi parziali
Le nuove regole sul contraddittorio introdurranno dal 1° luglio 2020 maggiori tutele e potestà all’amministrazione. Gli uffici, con l’entrata in vigore dell’articolo 4-octies del Dl crescita, ove non sia stato rilasciato un verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, dovranno notificare un invito a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento. In difetto, l’accertamento è invalido, ma solo se con l’impugnazione il contribuente dimostri le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. In caso di mancata adesione, invece, l’avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
A fronte di questa previsione – che non comporta automaticamente la nullità dell’atto impositivo, ma impone ulteriori prove a carico del contribuente – vengono introdotte deroghe ed eccezioni che svuotano di garanzie l’istituto e attribuiscono all’amministrazione nuove potestà. Viene previsto che l’obbligo di invito preventivo non concerne gli avvisi di accertamento parziale (articolo 41-bis del Dpr 600/73) e di rettifica parziale Iva (articolo 54, terzo e quarto comma, Dpr 633/1972). Occorre notare che buona parte delle rettifiche degli uffici sono formulate con tale metodologia accertativa. Gli accertamenti parziali infatti concernono non solo gli esiti di accessi ispezioni e verifiche (per i quali resta fermo di contradittorio preventivo a norma dell’articolo 12 dello Statuto del contribuente), ma anche degli inviti per fornire dati e notizie, nonché per esibire e trasmettere atti e documenti utili ai fini dell’accertamento nei confronti propri e di terzi.
Peraltro, attualmente, secondo il costante orientamento della Cassazione, prima di una rettifica Iva, trattandosi di tributo comunitario, è sempre obbligatorio a pena di nullità il preventivo contraddittorio. Con la nuova previsione, invece, in presenza di rettifica parziale verrebbe meno l’obbligo.
La nuova norma prevede poi nei casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o di fondato pericolo per la riscossione, la notifica diretta dell’accertamento senza invito preventivo, con buona pace delle pronunce della Cassazione che hanno sempre censurato il comportamento degli uffici che notificavano accertamenti in prossimità della scadenza del termine di decadenza.
Vi è poi un’ulteriore singolare previsione ai danni del contribuente: la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo se tra la data di comparizione, e quella di decadenza ordinaria intercorrano meno di 90 giorni. Previsioni che squilibreranno ulteriormente a favore del fisco i rapporti con il contribuente, sanando errori dell’amministrazione, attualmente censurati della giurisprudenza. Mal si comprende il collegamento tra una simile norma e le «misure fiscali per la crescita economica» che dovrebbero agevolare le imprese che non solo non traggono alcun beneficio da questa previsione, ma addirittura subiscono le ulteriori potestà dell’amministrazione di cui non vi era alcuna necessità se non per sanare prassi errate di alcuni uffici.