Il CommentoControlli e liti

Contraddittorio, uffici responsabili della violazione

Ai giudici tributari la Cassazione ricorda che le questioni preliminari devono essere assorbenti

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di Enrico De Mita

Con alcune sentenze recentissime la Cassazione torna a riaffermare l’essenzialità del rispetto dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale (articolo 12, comma 7°, dello Statuto). Si veda, in particolare, la 22684 / 2020 (ma pure la 26647/2020 del 24 novembre e la 26794 del 25 novembre). Il vizio della sentenza, che non si pronunci su tale violazione, determina la nullità non solo della sentenza stessa, ma anche dell’atto impositivo originario. Tale profilo « assume carattere preliminare rispetto alle altre questioni proposte, il cui esame pertanto appare superfluo» (22684 / 2020).

Con tale statuizione di principio gli uffici sono avvisati: devono prestare la massima attenzione al rispetto del principio del contraddittorio, perché la sua violazione comporta il rigetto delle pretese dell’Amministrazione finanziaria, anche quando astrattamente fondate nel merito. Con quest’ultima pronuncia 22684/2020, la Suprema corte, in continuità con le decisioni già adottate, ha ritenuto viziato da nullità l’atto impositivo emanato a seguito di accesso, ispezione, verifica fiscale nei locali del contribuente senza l’osservanza del termine a difesa di sessanta giorni dal rilascio di copia del verbale di chiusura delle operazioni (sezioni Unite 18184/2013), salvo l’esistenza di motivi di particolare e documentata urgenza, che non possono consistere, però, solo nel pericolo di prescrizione della pretesa tributaria (Sezione tributaria 18941/2015). Negli atti di causa era documentato che il verbale di chiusura delle operazioni di verifica era stato notificato il 3 dicembre 2007; mentre l’avviso di pagamento impugnato era stato notificato ante tempus, il successivo 17 dicembre 2007, senza alcuna ragione plausibile di una simile compressione del diritto del contribuente.I destinatari di queste sentenze sono anzitutto i giudici tributari di primo e secondo grado e gli uffici. Quanto ai giudici tributari la Cassazione lascia intendere che troppo spesso le questioni preliminari finiscono “assorbite”, quando dovrebbero essere “assorbenti”. La Corte dice questo raccomandando ai giudici tributari di privilegiare il principio della «ragione più liquida» desumibile dagli articoli 24 e 111 Costituzione (sezioni Unite 9936/14; 23531/16; 5264/2015), ossia occorre privilegiare le questioni di più agevole soluzione, idonee a definire il giudizio. Nel caso di specie la Ctr aveva ritenuto assorbita la questione della « presunta nullità dell’avviso di pagamento per la dedotta violazione dello Statuto del contribuente », dopo essersi diffusa sulla fondatezza nel merito della domanda.

La Cassazione riafferma la tassativa priorità dell’esame delle questioni preliminari: se è fondata una questione preliminare, non c’è necessità di analizzare e risolvere il merito. La chiarezza della sentenza 22684 / 2020 si radica anche nella qualità degli atti del giudizio che hanno indirizzato la Suprema corte ad una affermazione forte, secondo il noto brocardo per il quale a buoni ricorsi corrispondono buone sentenze o, meglio, in ossequio a quella compartecipazione alla funzione giudiziaria che coinvolge direttamente avvocatura e dottrina.

Il tema affrontato è quello cruciale del diritto al contraddittorio e della sua piena applicazione nel procedimento di accertamento ex articolo 12, comma 7° della legge 212/2000.

È illegittimo l’atto emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni e senza alcuna specifica indicazione delle circostanze eccezionali idonee a giustificare l’emissione ante tempus.

Tra l’altro la norma in esame si presta, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata (articoli 3, 24, 53, 111 e 117 Costituzione), ad un’applicazione più ampia rispetto ai limiti sanciti dallo stesso articolo 12, comma 7°, citato.

Il principio del contraddittorio assume rilevanza sostanziale e processuale. Deve perciò essere anticipato nella sede appropriata del procedimento amministrativo.

Solo la carenza di una logica normativa complessiva rende possibile un vuoto di disciplina normativa così grave, rispetto al quale certamente il legislatore deve essere richiamato alla sua funzione essenziale di normare in coerenza con i parametri costituzionali. Ma prima ancora i Giudici attraverso l’interpretazione costituzionalmente orientata, possono valorizzare l’immediata precettività dei principi costituzionali e la loro attuazione nelle leggi ordinarie.

L’interlocuzione preventiva con il contribuente è essenziale quando la verifica amministrativa non ha contenuti esclusivamente cartolari, ma è caratterizzata da margini interpretativi (Corte Costituzionale 152/18).

La Suprema corte 22684/2020 rivolge, implicitamente, un forte richiamo anche alla responsabilità degli uffici.

La Corte, infatti, ha motivato la compensazione delle spese processuali in considerazione della “astratta fondatezza” dei motivi del ricorso principale dell’Agenzia.

Come a dire che l’Ufficio potrebbe anche avere astrattamente ragione nel merito. Ma una violazione del principio del contraddittorio non darà scampo sul piano della nullità dell’atto violativo notificato.

Ciò – ritengo – apra anche ad un tema chiarissimo di responsabilità per danno erariale dell’ufficio che, per aver trascurato e violato il contraddittorio endoprocedimentale, finisce per soccombere anche nel merito. E tale responsabilità è ancora più forte qualora il merito fosse astrattamente fondato.