Imposte

Contratti concordati, cedolare «asseverata»

di Vincenzo Vecchio

Il “visto” dei sindacati assicura il superbonus fiscale agli affitti concordati. La Direzione regionale Toscana delle Entrate torna sul tema della asseverazione, da parte delle associazioni della proprietà e degli inquilini, dei contratti condordati, quale condizione necessaria per poter beneficiare della cedolare secca del 10% sui canoni.

Il decreto del Mise

La questione è all’ordine degiorno dopo che il Dm delle Infrastrutture del 16 gennaio 2017 ha riscritto alcune regole dei contratti concordati, per studenti e transitori. Il Dm prevede anche l’estensione degli effetti degli accordi sui canoni e sui contratti anche ai Comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti, quindi non solo ai capoluoghi e Comuni contigui come in precedenza. Ciò amplia la sfera di applicazione ma pone anche delle complicazioni interpretative .

La normativa in vigore, a differenza di quella precedente, prevede la possibilità, all’articolo 1, di concedere in affitto concordato anche «porzione di unità immobiliare», cosa diversa ovviamente dalla locazione di quota di immobile (consentita da sentenze concordi).

Il Dm prevede inoltre che non solo i Comuni possano procedere alla convocazione delle associazioni ma, in caso di inadempimento di richiesta alla convocazione anche di una sola associazione, questa, decorsi trenta giorni dalla formale richiesta, possa procedere autonomamente, avendo il Comune ruolo di promotore e mai di parte.

I due provvedimenti

Due provvedimenti, uno delle Infrastrutture (nota n. 1380 del 6 febbraio 2018 - si veda il Sole 24 Ore del 9 febbraio 2018) e l’altro della Dre Toscana (risposta a un interpello del Sunia n. 954 – 119/2018) hanno dato le prime risposte a quesiti sugli effetti ai fini fiscali delle asseverazioni dei contratti non assistiti da parte delle organizzazioni sindacali .

Per i contratti non assistiti la nota del Mise faceva derivare dalla avvenuta asseverazione una presunzione di corrispondenza tra contratto asseverato e accordi territoriali e escludeva accertamenti da parte degli uffici fiscali, anche se precisava che il contribuente fosse comunque tenuto a esibirla.

Nella risposta all’interpello della Dre Toscana si chiarisce ulteriormente la questione. L’Agenzia riconosce infatti che per i contratti di locazione a canone concordato «l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale, esplichi effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali». Quindi si tratta di una pronuncia più incisiva rispetto alla nota del Mise che non escludeva il diritto alle agevolazioni in carenza di attestazione ma poneva l’obbligo della dimostrazione della conformità a carico del contribuente.

Altra questione su cui l’Agenzia dà risposta riguarda l’obbligo di allegare l’attestazione al contratto in sede di registrazione, obbligo che viene escluso anche se è opportuno per documentare la sussistenza del diritto alla agevolazione: comunque, in caso di alegazione, l’Agenzia provvederà alla registrazione anche dell’attestato, senza autonoma applicazione delle imposte di registro e di bollo.

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