Contributi di carattere generale da non dichiarare
Circolare del Lavoro: fondi Covid e 5 per mille senza obbligo di trasparenza. Rendicontazione necessaria per le altre forme di vantaggi economici oltre 10mila euro
Contributi pubblici di carattere generale esclusi dagli adempimenti in tema di trasparenza e pubblicità anche se erogati a categorie di soggetti che soddisfano condizioni determinate. Con la circolare 6/2021, pubblicata il 25 giugno, arrivano dal ministero del Lavoro nuovi chiarimenti che coinvolgono anche gli enti non profit. Entro il 30 giugno di quest’anno, infatti, associazioni, fondazioni e Onlus che hanno ricevuto vantaggi economici da parte della Pa pari o superiori a 10mila euro sono tenute a darne evidenza mediante apposita rendicontazione.
Un adempimento questo previsto dall’articolo 1, commi 125-129, legge 124 del 2017 (modificato dall’articolo 35 del Dl 34/2019) e che, come chiarito dalla precedente circolare del ministero (2/2019), può essere assolto da tali enti (ivi inclusi associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato) mediante la pubblicazione sui propri siti internet e sui portali digitali. In mancanza, si può adempiere anche tramite la pagina Facebook o, laddove l’ente non ne disponga, mediante la pubblicazione sul sito internet della rete associativa a cui questo aderisce. Soggette a tale obbligo anche le coop sociali, che seppur Onlus di diritto, devono dare evidenza dei contributi, in sede di nota integrativa del bilancio o, laddove previsto, in quella del bilancio sociale.
Ma quali sono le entrate per le quali scatta l’obbligo di comunicazione? Sul punto, la circolare chiarisce che l’adempimento dovrà riguardare sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi, aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva/risarcitoria. Con la conseguenza, quindi, che non sono soggetti ad alcun obbligo di pubblicità gli apporti di natura corrispettiva, ovvero quelli che traggono titolo da rapporti di tipo sinallagmatico. Chiarito, inoltre, il concetto di «carattere generale» che aveva destano non poche perplessità tra gli enti. La circolare, infatti, precisa che rientrano in tale definizione tutti i vantaggi ricevuti sulla base di un regime generale in base al quale il contributo viene erogato a tutti coloro che soddisfano determinati requisiti.
Un’accezione questa che consente di includere in tale ambito il contributo del 5 per mille che, pertanto, non sarà soggetto agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 1, comma 125, ma solo a quelli dell’articolo 16 del Dpcm del 23 luglio 2020. Alla stessa stregua potranno rientrare in questa più ampia definizione anche i contributi e sussidi ricevuti da specifiche categorie di enti per il sostegno alle attività colpite dalla crisi pandemica.
In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza scatterà una sanzione pecuniaria solo a partire dal 1° gennaio 2022. L’importo è pari all’1% di quanto ricevuto (con un minimo di 2mila euro) oltre all’obbligo di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione, in caso di inottemperanza, l’ente scattano sarà tenuto alla restituzione integrale delle somme ricevute.