Imposte

Contributi europei fuori dal campo Iva

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di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

I contributi comunitari erogati dalle Regioni per realizzare investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi delle foreste si qualificano come movimentazione di denaro e, pertanto, sono esclusi dal campo di applicazione dell’Iva in base all’articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr 633/1972.

Dal lato degli acquisti, l’Iva relativa ai beni e servizi necessari per svolgere le opere finanziate dal contributo è detraibile con le regole generali che disciplinano tale diritto senza che operi in automatico l’indetraibilità prevista dall’articolo 19, comma 2 del Dpr 633/1972 per i costi non afferenti ad operazioni imponibili. Queste le risposte dell’agenzia delle Entrate contenute nel documento 80 pubblicato ieri a seguito di un interpello di un’impresa destinataria di un finanziamento comunitario.

L’istante riteneva che il finanziamento ricevuto dalla Regione non si qualificasse come corrispettivo – con i conseguenti obblighi in termini di emissione e registrazione delle fatture – bensì fosse da considerarsi quale cessione di denaro esclusa dal campo di applicazione dell’Iva. L’Agenzia condivide la soluzione proposta dal contribuente che a supporto della sua tesi aveva evidenziato come nel bando non fosse rinvenibile alcuna corrispettività tra l’erogazione e l’attività finanziata né alcuna fattispecie tipica dei contratti a prestazioni corrispettive (ad esempio, clausole risolutive o previsioni di risarcimento danni).

L’istante, inoltre, nella propria soluzione interpretativa ha ritenuto che fosse da considerarsi indetraibile l’Iva assolta per gli acquisti di beni e servizi effettuati utilizzando i fondi comunitari - in quanto non afferente a operazioni imponibili – e, pertanto, finanziabile in base al bando in quanto spesa non recuperabile, realmente e definitivamente sostenuta.

Sul punto l’Agenzia, in disaccordo con la soluzione prospettata, ha sottolineato che, ai fini della detraibilità da parte di un soggetto passivo dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi, si debba valutare se questi siano inerenti all’attività economica esercitata e che tale condizione di inerenza deve essere verificata in relazione alle operazioni realizzate a valle. Nel caso in oggetto, l’istante non doveva fare riferimento al contributo fuori campo Iva ricevuto dalla Regione ed utilizzato per gli acquisti necessari alla realizzazione degli investimenti agevolabili, quanto ai servizi di carattere tecnico, amministrativo, legale e normativo dalla stessa svolti. Esula, invece, dalla competenza dell’Agenzia la questione della qualificazione dell’Iva sugli acquisti come spesa non recuperabile, realmente e definitivamente sostenuta.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 80/2019

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