Controlli e liti

Contributi a fondo perduto con tripla rete sanzionatoria

Contro gli illeciti sanzioni tributarie come per i crediti d’imposta e Codice penale

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

L’indebita percezione di contributi a fondo perduto comporta sanzioni gravissime. La normativa di riferimento è in buona sostanza l’articolo 25 del Dl 34/2020 in quanto anche le successive misure di sostegno rinviano per questi aspetti a tale disposizione.

Sanzioni tributarie

Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il contributo risulti non spettante in tutto o in parte a seguito della constatazione dei verificatori verrà seguita, ai fin del recupero delle somme, la disciplina vigente per i crediti di imposta. Di conseguenza sarà emesso atto di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della percezione del contributo (nella specie entro il 2028 o il 2029). Si applica poi la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura delle somme indebitamente percepite e in nessun caso è possibile la definizione agevolata delle sanzioni mediante il pagamento di un terzo di quanto irrogato.

Su eventuali controversie decideranno le commissioni tributarie nonostante in alcuni casi si potrebbero trattare questioni estranee alla normativa tributaria (ad esempio, recuperi dei contributi per mancato superamento verifica antimafia).

Sanzioni penali

Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante, si applica anche l’articolo 316-ter del Codice penale, cioè a dire il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Tale fattispecie prevede, salvo che il fatto costituisca truffa nelle erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del Codice penale), la reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti di chiunque mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici.

Tuttavia, quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96, la violazione non costituisce più reato e si applica la sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro che non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito (Cp, articolo 316 ter, comma 2).

Sul punto, l’orientamento dell’amministrazione finanziaria (avallato dai Ministeri competenti) sembra:

a) ammettere la doppia sanzione (penale e tributaria) per le ipotesi di indebita percezione oltre i 3.999,96 euro;

b) applicare la sola sanzione tributaria (con esclusione del cumulo con la sanzione pecuniaria prevista dal ripetuto articolo 316 ter, comma 2) in caso di percezioni inferiori ai 3.999,96 euro.

Sanzioni società

In caso di indebita percezione di un contributo scatta anche la responsabilità amministrativa dell’ente se il percettore sia una società di capitali trovando applicazione anche il Dlgs 231/2001. Infatti, in base all’articolo 24 del decreto, in caso di commissione da parte di un vertice dell’azienda del citato reato (articolo 316 ter del Codice penale) si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (praticamente da un minimo di 129.000 a un massimo di 774.500 euro). Resta ferma, ovviamente, la possibilità di opporre l’applicazione in azienda di modelli organizzativi e degli altri accorgimenti previsti dal predetto Dlgs 231/2001, con la conseguente non sanzionabilità della società.

Incapacità e interdizione

L’articolo 32-quater del Codice penale prevede l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione nei confronti di chi viene condannato per il reato in questione commesso in danno o a vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa.

Per quanto riguarda la società, invece, trovano applicazione le seguenti misure interdittive: a) divieto di contrattare con la Pa, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio; b) esclusione da agevolazioni, contributi ecc. ed eventuale revoca di quelli già concessi; c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sequestro e confisca

Nei confronti della società è sempre disposta la confisca (diretta o per equivalente) e quindi il preventivo sequestro del profitto del reato salvo che per la parte restituita al danneggiato.

L’apparato deterrente

1 - Indebita percezione contributi

Fino a 3.999,96 euro

• Sanzione tributaria (art. 13, co.5 dlgs 471/97) dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito

• Decadenza: 8° anno successivo alla percezione del contributo

• Non c’è possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta

• Restituzione somme indebitamente percepite

• Aggravio interessi

• Giurisdizione commissioni tributarie per la parte restituita

Oltre 3.999,96 euro

(oltre a quanto indicato al punto 1, conseguenze penali in capo al titolare della ditta individuale, professionista o rappresentante legale società)

• Reclusione da sei mesi a tre anni (Cp, 316 ter) salvo che il fatto costituisca truffa nelle erogazioni pubbliche (640-bis)

• In caso di condanna incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

• Prescrizione: 6 anni (oltre cause interruttive e di sospensione) dalla percezione del contributo

Oltre 3.999,96 euro da parte di società di capitali

(oltre a quanto indicato ai punti 1 e 2 anche conseguenze in capo alla società)

Ove la società nell’ambito del procedimento penale non sia in grado di provare l’applicazione in azienda dei modelli organizzativi e degli altri accorgimenti previsti dal decreto legislativo 231/2001:

• sanzione pecuniaria fino a 500 quote (da 129.000 a 774.500 euro)

Misure interdittive

Nel caso di società di capitali:

• divieto di contrattare con la Pa, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio;

• esclusione da agevolazioni, contributi, ecc ed eventuale revoca di quelli già concessi;

• divieto di pubblicizzare beni o servizi.

• Sequestro e confisca (diretta o per equivalente) nei confronti della società del profitto del reato (contributo indebitamente percepito) salvo per la parte restituita

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