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Contributi per la filiera zootecnica, nella soccida ripartizione in base a chi ha presentato l’istanza

I chiarimenti nella circolare Agea sulle percentuali spettanti

La ripartizione del contributo per la filiera zootecnica nel caso di contratti di soccida è influenzata dal soggetto che ha presentato la domanda. Questo il chiarimento reso da Agea con la circolare 46069/2021 con cui ha definito le modalità di ripartizione dell’aiuto previsto dal comma 3 dell’articolo 222 del Dl 34/2020 per le aziende in soccida.

L’articolo 222 aveva introdotto un fondo a favore delle filiere in crisi del settore zootecnico di 90 milioni di euro, demandando a successivi decreti del ministero delle Politiche agricole e forestali i criteri e le modalità di ripartizione del fondo.

Il ministero competente aveva di conseguenza emanato, il 23 luglio 2020, il decreto 9021200 stabilendo la misura del contributo spettante per ciascun capo macellato nel periodo emergenziale, diversificato a seconda della filiera di appartenenza. Il decreto disponeva inoltre che le domande dovessero essere presentate ad Agea, in qualità di ente gestore preposto ad effettuare le verifiche per l’ammissibilità all’aiuto e alla conseguente erogazione di quanto spettante.

Ricordiamo che sono beneficiarie di questo contributo le imprese agricole di allevamento di ovicaprini, vitelli, suini e conigli nati ed allevati in Italia, nonché le imprese (comprese le cooperative) di macellazione e/o trasformazione di carni di vitello o di suino, nati allevati e macellati in Italia.

Nel caso di contratti di soccida, l’articolo 4, comma 7 del decreto Mipaaf stabiliva che l’aiuto spettasse per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante. Tuttavia, Agea, con le istruzioni operative dello scorso 25 giugno 2021, ha chiarito che l’aiuto spetta in misura diversificata a seconda di quale soggetto, tra soccidante e soccidario, abbia presentato la domanda.

Ai fini della presentazione della domanda, le istruzioni prevedono che il soccidante indichi il codice allevamento dove è presente la soccida e che il soccidario indichi lo stesso codice e se è presente o meno l’autorizzazione del soccidante e il suo codice fiscale. La circolare Agea individua quindi i casi possibili che possono verificarsi e le connesse modalità di ripartizione del contributo.

Nel caso di domanda presentata sia dal soccidante che dal soccidario e quest’ultimo abbia indicato l’assenso da parte del soccidante, l’aiuto spetta al 100% al soccidario poiché si considera che l’allevamento e la macellazione siano stati svolti unicamente dal soccidario.

Nel caso, invece di domanda presentata sia dal soccidante che dal soccidario, ma senza che il soccidante abbia espresso il proprio assenso, l’aiuto spetta nella misura del 25% al soccidario e del 75% al soccidante.

Se la domanda è presentata solo dal soccidario con dichiarazione di assenso del soccidante, il contributo è riconosciuto al 100% al soccidario; se, invece, la domanda è presentata solo dal soccidario ma manca l’assenso da parte del soccidante, l’aiuto spetta al soccidario per il 25%, mentre il restante 75% è perso.

Infine, nel caso di domanda presentata solo dal soccidante, l’aiuto spetta solo a quest’ultimo in misura pari al 100%, poiché solo questo è considerato proprietario dei capi macellati.