Adempimenti

Contributo a rischio se l’acquisto è saldato interamente nel 2018

L’Agenzia non spiega il caso di chi ha optato per la memorizzazione e trasmissione dei dati dal 1° gennaio 2019

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Credito d’imposta per i registratori telematici in attesa di ulteriori chiarimenti sulla decorrenza per la sua fruibilità e sulla spettanza in caso di acquisti effettuati per il medesimo gruppo da una centrale unica di approvvigionamento.

La decorrenza
Quanto alla fruibilità, la norma individua nel biennio 2019 e 2020 il periodo entro il quale gli acquisti di registratori o l’adeguamento dei misuratori fiscali devono essere effettuati. Allo stesso modo si esprimono le Entrate con la circolare 3/E/2020, sottolineando come la concessione del contributo è riconosciuta per le spese sostenute in tali due annualità. L’averne sopportato il relativo costo legittima quindi gli esercenti a valersi del beneficio sotto forma di credito di imposta.

La circolare non spiega se e come si possa beneficiare del credito nelle ipotesi in cui i contribuenti, in via facoltativa, abbiano optato per la memorizzazione e la trasmissione dei dati dal 1° gennaio 2019. Una situazione che può avere interessato tutti gli esercenti che avevano optato per la trasmissione dei corrispettivi avvalendosi di quanto stabilito per la grande distribuzione dalla legge 311/2004. L’articolo 1, comma 429, della Finanziaria 2005 aveva infatti riconosciuto alle imprese operanti nel settore della grande distribuzione, la possibilità di trasmettere telematicamente alle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Con l’obbligatorietà dei corrispettivi telematici disposta dal Dlgs 127/2015, l’opzione esercitata è rimasta valida fino al 31 dicembre 2018, imponendo quindi a tali soggetti, dal 1° gennaio 2019, la rifiscalizzazione dei punti vendita, reinstallando i misuratori fiscali o optando per la memorizzazione e l’invio con le nuove modalità. I relativi acquisti potrebbero essere stati sostenuti nel corso del 2018: se il pagamento è avvenuto interamente in tale anno, la previsione normativa escluderebbe la possibilità di avvalersi del credito di imposta. Mentre un eventuale pagamento rateale, protrattosi nel 2019, dovrebbe garantire il beneficio.

Centrale di acquisto
Altro tema da chiarire è l’individuazione del soggetto a cui riconoscere il credito quando i costi per l’acquisto o l’adattamento siano stati sostenuti in maniera centralizzata all’interno di un gruppo ad esempio dalla controllante. L’ipotesi è frequente nei casi di catene distributive in franchising, dove la capogruppo effettua solitamente l’acquisto delle macchine per poi affidarle, ad esempio in noleggio o comodato gratuito, all’esercente finale o alla rete di franchising. Il credito dovrebbe spettare, in questi casi, alla capogruppo che ha sostenuto la spesa; in alternativa potrebbe essere riconosciuto in capo a ciascun esercente finale e ai titolari del franchising, cui la capogruppo potrebbe rifatturare l’acquisto, ad un costo pari al prezzo iniziale sostenuto con il fornitore.

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