Imposte

Cooperative, la rivalsa complica la ritenuta del 12,5% sui ristorni

La nuova agevolazione è facoltativa e rimessa alle decisioni dell'assemblea

di Adriano Melchiori

È definitiva, nei commi 42 e 43 della legge 178/20, la facoltà per le società cooperative di anticipare il versamento e di ridurre dal 26 al 12,5% la ritenuta a titolo d’imposta sui ristorni attribuiti ad aumento del capitale sociale dei soci persone fisiche. La modifica, richiesta dall’Alleanza delle cooperative Italiane per incentivare e semplificare il trattamento fiscale del ristorno, potrebbe essere vanificata dalle modalità di rivalsa sui soci.

La nuova agevolazione – facoltativa e rimessa alle decisioni dell'assemblea - riguarda i soli ristorni riconosciuti mediante quote/azioni ai soci persone fisiche, non imprenditori né detentori di partecipazione qualificata. Come chiarito dalle Entrate (risoluzione 172/02 e circolare 53/02), i ristorni non sono tassati se realizzano per i soci una rettifica di costo dei beni e dei servizi acquistati dalla cooperativa (per esempio cooperative di consumo o di credito per commissioni e interessi passivi). Mentre sono tassati se si traducono in una integrazione retributiva o in un maggior compenso (cooperative di lavoro o di credito per gli interessi attivi sui depositi). In questo caso, il ristorno è imponibile e, se monetario, sconta la tassazione del reddito integrato (ritenute su retribuzioni o su interessi attivi). Se, invece, il ristorno è corrisposto con quote/azioni, è trattato come utile destinato a capitale (ex articoli 6/2 Dl 63/02 e 7/3 legge 59/92) e, in regime di sospensione d’imposta, la sua imponibilità è rinviata al momento del rimborso del capitale con applicazione di una ritenuta a titolo definitivo, senza adempimenti per il socio.

Poiché nelle cooperative la liquidazione delle quote/azioni avviene solo quando il socio esce dall’ente (per recesso - che non può essere parziale ex articolo 2532/1 Codice civile - esclusione o morte), o in caso di acquisto di quote/azioni proprie da parte della società (articolo 2529), la cooperativa deve tenere evidenza per ciascun socio della quota di capitale originata da ristorni imponibili, nonché applicare e versare la ritenuta su ciascun rimborso o riacquisto di azioni. Da qui la facoltà di semplificare l’operatività, consentendo all’assemblea di deliberare un’unica e anticipata applicazione della ritenuta all’atto dell’attribuzione dei ristorni a capitale sociale, con possibilità di estendere l'agevolazione anche ai ristorni capitalizzati prima del 1° gennaio 2021. Esercitando la facoltà viene meno il regime di sospensione d’imposta ma va chiarito quando la cooperativa si rivarrà sui soci:

1) se contestualmente al versamento della ritenuta (ex distribuzione di utili in natura);

2) quando viene rimborsato il capitale (come stabilito dall’articolo 7/3 della legge 59/92). Nel primo caso i soci si sobbarcheranno l’onere immediato delle ritenute versate. Nel secondo, l’anticipazione rimarrà per anni a carico della cooperativa, sia sul piano finanziario che contabile. Da considerare che l’esercizio della facoltà anticipa un onere (versamento ritenuta) non dovuto e irrecuperabile in caso di eventuale successivo utilizzo del capitale a copertura perdite.

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