Imposte

Cooperative sociali, le prestazioni socio sanitarie scontano l’aliquota del 5%

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di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali con Iva al 5% senza possibilità di optare per l’esenzione. È quanto emerge dalla risposta ad interpello 240 pubblicata ieri , con la quale l’agenzia delle Entrate torna a fare il punto sul regime Iva di tali prestazioni per gli enti dotati della qualifica di Onlus.
La fattispecie sottoposta all’attenzione dell’amministrazione finanziaria riguarda le presta-zioni di accoglienza e formazione rese da una coop sociale a favore di soggetti stranieri, in convenzione con il Comune affidatario degli stessi. In particolare, il contribuente chiedeva di sapere se, in relazione ai corrispettivi ricevuti per tali prestazioni, potesse ancora esercitare l’opzione per l’esenzione Iva o se, al contrario, trovasse applicazione l’aliquota del 5%.
L’agenzia delle Entrate, nel confermare il precedente orientamento di prassi (circolare 31/E del 2016) rileva che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 208/2015, è venuta meno per le coop sociali la possibilità di optare per il regime Iva di esenzione (nel caso di specie, quello previsto dall’articolo 10, comma, 1, n. 27-ter) del Dpr 633/1972). La disposi-zione in parola, infatti, da un lato ha aumentato (dal 4% al 5%) l’aliquota prevista per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da questi enti; e, dall’altro, ha eliminato la facoltà per le coop sociali, in quanto “Onlus di diritto”, di optare per un regime più favorevole (ossia l’esenzione).
Di conseguenza, pur mantenendo la qualifica di Onlus di diritto, per tali prestazioni le coo-perative sociali sono tenute ad applicare l’Iva con aliquota del 5%, con possibilità di de-trarre l’imposta assolta a monte sugli acquisti di beni e servizi necessari all’espletamento delle medesime prestazioni.

Resta ferma, invece, la possibilità di beneficiare del regime più favorevole Onlus per gli altri tributi diversi dall’Iva, ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del Dlgs 460/1997 (ad esempio, in tema di imposta di successioni e donazioni).
Gli altri enti considerati “in ogni caso” Onlus (quali, ad esempio, le Ong e le organizzazioni di volontariato) potranno sempre applicare il regime Onlus, se più vantaggioso, sia ai fini Iva che per gli altri tributi.

In ogni caso, come ricordato dall’amministrazione finanziaria, il regime di esenzione Iva delle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali (di cui al citato articolo 10, n. 27-ter) subirà una modifica a seguito della piena operatività della riforma del Terzo settore. Il Dlgs 117/2017, infatti, ha eliminato la parola Onlus dalla disposizione in commento, sostituendola con «enti del Terzo settore di natura non commerciale», e tale variazione sarà efficace a decorrere dal periodo di imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea e alla messa in funzione del Registro unico del Terzo settore. Le coop sociali non rientrano in tale nozione, per cui anche riforma completa continueranno ad applicare il regime agevolato del 5%.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 240 del 15 luglio 2019

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