Adempimenti

Corrispettivi elettronici, i canali delle Entrate per la trasmissione

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di Michele Brusaterra


Entro il 29 luglio prossimo saranno messi a disposizione dei contribuenti, tenuti all’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi ma non ancora dotati di «Registratore Telematico», alcuni servizi per effettuare tale adempimento nei termini stabiliti dalla legge.

Con provvedimento del 4 luglio scorso, il direttore dell’agenzia delle Entrate ha individuato i servizi che la stessa Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, al fine di poter assolvere all’obbligo di invio telematico dei corrispettivi che, per i primi sei mesi dal momento di entrata in vigore dell’obbligo stesso, ossia dal primo luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro, e dal primo gennaio 2020 per gli altri, deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, come prescritto dal Decreto crescita.

Proprio con riferimento ai termini di invio dei corrispettivi, è bene fare presente che il citato decreto ha introdotto anche una vera e propria moratoria che, come chiarito anche dalla circolare 15/E del 29 giugno 2019, emanata dall’agenzia delle Entrate, prevede che i soggetti in commento «potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali», fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza di sei mesi dal termine in cui scatta l’obbligo e di cui si è già detto, senza applicazione di sanzioni.

I servizi che verranno attivati e che saranno fruibili all’interno dell’area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi», sono il servizio di upload di un file che contiene i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di «ventilazione», ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche che si trovano allegate al provvedimento stesso, ovvero il servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di «ventilazione».

Per quanto concerne la trasmissione dei dati, che può essere effettuata direttamente dal contribuente ovvero da un suo intermediario abilitato e incaricato dal contribuente stesso, viene stabilito che essa può avvenire anche mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello «web service» fruibile attraverso protocollo HTTPS ovvero attraverso un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.

Viene stabilito ancora dal provvedimento, che i dati trasmessi vengono messi a disposizione del contribuente al fine di fornire loro supporto per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e Iva e per la valutazione della capacità contributiva del contribuente stesso.

Pertanto, per i soggetti per cui è scattato l’obbligo dal primo luglio 2019, i predetti servizi saranno utilizzabili fino alla fine dell’anno, salvo modifiche o proroghe o ulteriori specificazioni, mentre per coloro che vedranno scattare l’obbligo dal primo gennaio 2020, non avendo un volume d’affari superiore a 400mila euro, i servizi saranno utilizzabili fino al 30 giugno del medesimo anno.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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