Come fare perAdempimenti

Scontrini telematici, invio dei dati per evitare sanzioni

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

  • Quando Entro il 30 giugno 2020

  • Cosa scade Invio dei dati dei corrispettivi relativi al secondo semestre 2019 e quelli sospesi per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2020

  • Per chi Commercianti al minuto, sia quelli obbligati dal 1° luglio 2019 sia gli altri tenuti dal 1° gennaio 2020 ma ancora senza registratore telematico

  • Come adempiere Upload di un file con dati dei corrispettivi giornalieri o attraverso il servizio web di compilazione

1In sintesi


L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all’articolo 2 del Dlgs 127/2015, è stato interessato dalla disciplina normativa, di cui all’articolo 62 del Dl 18/2020, circa la sospensione degli adempimenti tributari relativamente all’emergenza epidemiologica Covid-19.
In particolare, interessati dalla sospensione, con necessità di realizzare l’invio dei dati entro il 30 giugno 2020, sono stati tutti i commercianti al minuto che, alla prevista data di avvio dell’obbligo, non si erano dotati o non avevano ancora attivato un registratore telematico. È infatti riconosciuta normativamente una moratoria, con disapplicazione delle sanzioni, a favore di tali contribuenti che, avendo adottato temporaneamente forme diverse di documentazione dei corrispettivi, abbiano comunque provveduto alla comunicazione dei dati dei corrispettivi documentati, con strumenti alternativi ai registratori telematici, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione e certificazione dell’operazione.
L’obbligo è infatti accompagnato da un periodo di moratoria sanzionatoria che ha riguardato, per i contribuenti obbligati dal 1° luglio 2019, un orizzonte temporale di sei mesi: quindi sino al 31 dicembre 2019, le operazioni potevano essere certificate senza avvalersi di un registratore telematico, trasmettendone i relativi dati entro il mese successivo.
Quanto invece agli obbligati dal 1° gennaio 2020, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 140 del decreto Rilancio, il periodo di moratoria è stato prolungato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, coprendo quindi l’intera annualità.
Più nel dettaglio i contribuenti, tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e privi di registratore telematico (nel primo semestre di vigenza dell’obbligo e quindi per il secondo semestre 2019, e per tutto il 2020 per gli obbligati a partire dal corrente anno), e fino al momento di disponibilità del registratore telematico, hanno dovuto:
a) certificare i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;
b) inviare i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione secondo le indicazioni contenute nel provvedimento direttoriale del 4 luglio 2019;
c) liquidare comunque correttamente e tempestivamente le imposte.

La sospensione del decreto Cura Italia
La sospensione dell’articolo 62 del Dl 18/2020 ha quindi riguardato i commercianti al minuto:
già obbligati dal 1° luglio 2019 alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi: si tratta di quei contribuenti che hanno dichiarato, per l’anno 2018, un volume d’affari pari o superiore a 400.000 euro. La trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell’obbligo (e quindi per tali contribuenti si sta parlando del secondo semestre 2019), poteva essere effettuata senza incorrere in sanzioni, secondo quanto riconosciuto con la risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020, non oltre la scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2019 (e quindi entro il 30 aprile 2020 poi differito al 30 giugno 2020);
gli esercenti ancora privi di registratore telematico o che non li hanno ancora attivati, e per i quali l’obbligo di memorizzazione e trasmissione ha avuto avvio dal 1° gennaio 2020: tali soggetti sono tenuti ad inviare i dati dei corrispettivi, certificati nel corso del mese precedente con strumenti alternativi all’utilizzo di registratori telematici, entro la fine del mese successivo all’operazione documentata: la sospensione dell’invio dei dati ha interessato i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei mesi da febbraio ad aprile 2020, che quindi possono essere inviati anch’essi entro il 30 giugno prossimo.

Nessuna sospensione per chi utilizza i registratori telematici

Va precisato come nessuna sospensione ha interessato comunque gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, unitamente alla emissione del documento commerciale, effettuate avvalendosi dei registratori telematici: così come chiarito per la fatturazione delle operazioni, la circolare 8/E/2020 ha ricordato come, anche con riferimento alla memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, con emissione di un documento commerciale alla controparte, non possa applicarsi la sospensione di cui all’articolo 62 citato. Questa esclusione è infatti collegata alla natura stessa dell’adempimento che si sostanzia in un unico momento. In effetti, già la circolare 3/E del 21 febbraio 2020 dell’agenzia delle Entrate aveva chiarito che memorizzazione e trasmissione non rappresentano due momenti distinti: il commerciante al dettaglio ovvero, più in generale, i contribuenti obbligati alla certificazione con ricevuta o scontrino fiscale che hanno attivato i registratori telematici ovvero il server telematico, sono stati obbligati anche nel periodo emergenziale ad emettere il documento commerciale memorizzando ed inviando il dato all’agenzia delle Entrate.
Infine, in tema di corrispettivi, la sospensione degli adempimenti ha riguardato anche le verifiche periodiche sui registratori telematici, le autocertificazioni per la loro conformità nonché i rinnovi e le proroghe di abilitazioni e autorizzazioni in scadenza.

2Soggetti in moratoria


La circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, risposta 1.7, ha precisato come il Dl 18/2020, disponendo la sospensione degli adempimenti tributari, ha inciso sulla duplice moratoria che ha investito rispettivamente i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro (in riferimento al secondo semestre 2019) e gli altri contribuenti (con riferimento al primo semestre 2020 o, meglio, all’intero anno tenuto conto della modifica dettata dall’articolo 140, comma 1 del decreto Rilancio). Le due moratorie hanno infatti consentito, e consentono, ai contribuenti che all’avvio dell’obbligo non erano o non sono ancora pronti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di poter continuare ad emettere scontrini e ricevute fiscali, con l’obbligo però di trasmettere i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La sospensione investe proprio questa trasmissione dei dati.

Moratoria secondo semestre 2019
Con la risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020, l’agenzia delle Entrate aveva introdotto di fatto una ulteriore moratoria al trattamento sanzionatorio per quei contribuenti obbligati, per il secondo semestre 2019, ai corrispettivi telematici e quindi per gli operatori con volume d’affari dichiarato per il 2018 superiore a 400.000 euro. L’eventuale omessa trasmissione dei dati documentati con scontrino o ricevuta fiscale, entro il mese successivo alla loro memorizzazione, può infatti essere ancora sanata sino al termine di presentazione della dichiarazione Iva per il 2019, il cui termine naturale scadeva il 30 aprile 2020. La sospensione dei termini degli adempimenti tributari disposta dall’articolo 62 del decreto cura Italia differisce al termine del 30 giugno 2020 l’invio del modello Iva 2019 e, per l’effetto, anche il recupero dei dati dei corrispettivi relativi al secondo semestre 2019.

Moratoria 2020
L’articolo 62, commi 1 e 6 del decreto-legge n. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Il termine individuato per l’effettuazione degli adempimenti sospesi, senza applicazione di sanzioni, è quello del 30 giugno 2020. Come chiarito dalla circolare 8/E/2020, risposta n. 1.7, e ribadito dalla successiva circolare 11/E/2020 la sospensione ha interessato anche gli esercenti che, utilizzando le modalità alternative alla trasmissione a mezzo registratore telematico o server telematico, e per il primo semestre di avvio dell’obbligo o, più correttamente, per l’intero 2020, trasmettono i dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Di conseguenza, sono state differite (al massimo al 30 giugno 2020) le trasmissioni dei mesi di febbraio 2020 (in scadenza 31 marzo 2020), di marzo 2020 (in scadenza il 30 aprile 2020), aprile 2020 (in scadenza il 31 maggio 2020 differito di per sé, trattandosi di un giorno festivo, al 1 giugno 2020).

3Verifiche periodiche su registratori telematici


Al 30 giugno 2020 è slittato anche il termine per richiedere ed effettuare le verificazioni periodiche di misuratori fiscali, registratori telematici e server telematico e trasmetterne telematicamente i dati: esercenti, laboratori e tecnici abilitati potranno infatti completare le relative attività, senza incorrere in sanzioni, beneficiando del periodo di sospensione degli adempimenti tributari riconosciuto dall’articolo 62 del decreto Cura Italia. Queste le indicazioni rese dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020 con la quale, nel fornire ulteriori chiarimenti circa le misure emergenziali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19, è stata data risposta positiva a due specifici quesiti con cui era stato richiesto di conoscere se tali adempimenti fossero ricompresi o meno nel rinvio delle scadenze fiscali.


Verifiche periodiche
Con il provvedimento direttoriale datato 16 maggio 2005, sono state stabilite le regole per effettuare la verificazione periodica di un misuratore fiscale, od anche verificazione, e cioè la procedura valutativa della conformità fiscale del misuratore stesso ai requisiti prescritti, da eseguirsi secondo definita periodicità. Con successivo provvedimento direttoriale datato 16 maggio 2005, come integrato e modificato da quello datato 23 settembre 2005, sono stati stabiliti modalità e termini della trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali, dell’elenco dei tecnici incaricati dell’esecuzione della verificazione periodica, nonché degli altri elementi identificativi previsti alla lettera c) del punto 10.1 del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 28 luglio 2003 e cioè codice fiscale, titoli, qualifiche, esperienze professionali, e relativi numeri identificativi. L’elenco deve contenere anche l’indicazione del responsabile del laboratorio e, ove diverso, della verificazione. In dettaglio, i fabbricanti ed i laboratori di verificazione periodica, abilitati ai sensi del provvedimento 28 luglio 2003, devono comunicare i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate e quelli relativi ai tecnici incaricati dell’esecuzione delle stesse. La trasmissione delle informazioni all’anagrafe tributaria va effettuata, telematicamente, direttamente tramite il servizio telematico Entratel ovvero tramite il servizio telematico Internet, oppure tramite gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 322/1998. Quanto ai termini di trasmissione delle comunicazioni, le stesse devono essere inviate entro il ventesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre solare.


Richieste ed effettuazione
Gli esercenti devono richiedere, ed i laboratori e tecnici abilitati sono chiamati ad eseguire, le verificazioni periodiche degli apparecchi misuratori fiscali entro i termini indicati in precedenza, e cioè con cadenza trimestrale entro il 20° giorno successivo a ciascun trimestre. In risposta al quesito 2.5., con la circolare n. 11/E/2020, l’agenzia delle Entrate ha ritenuto che tali adempimenti, le cui scadenze si sono verificate nel periodo di sospensione compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. È stato infatti ritenuto applicabile quanto prescritto dall’articolo 62, comma 1 del Dl 18/2020 il quale ha sospeso gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione di ritenute alla fonte e delle trattenute all’addizionale regionale o comunale, in scadenza nel periodo indicato riconoscendo la possibilità di realizzarsi, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020. In sostanza, le attività richieste a esercenti, laboratori e tecnici abilitati in relazione alle verifiche connesse agli apparecchi misuratori fiscali sono stati considerati e parificati ad adempimenti tributari nei confronti dell’amministrazione finanziaria e, per l’effetto, oggetto di sospensione.


Trasmissione dei dati relativi alla verifica periodica
Analogo ragionamento è stato inevitabilmente seguito con la risposta a quesito 2.4. avente ad oggetto l’operatività della sospensione relativamente alla trasmissione dei dati relativi alla verificazione periodica effettuata. L’invio telematico di tali informazioni, fermo restando la possibilità di trasmissione anche prima del 30 giugno 2020, può essere realizzato entro tale scadenza senza applicazione di sanzioni. Le regole sin qui evidenziate, con i connessi obblighi ed adempimenti, operano anche per i registratori telematici e i server telematici considerando l’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri con decorrenza 1° gennaio 2020 per tutti gli esercenti, salvo espresse deroghe, e dal 1° luglio 2019 per gli operatori che abbiano dichiarato un volume d’affari per il 2018 superiore a 400.000 euro.

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