Adempimenti

Corto circuito sui crediti da integrativa

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di Riccardo Giorgetti e Dennis Pini

A una settimana dalla scadenza per i “versamenti di Unico” con la maggiorazione dello 0,4% – il termine è lunedì 21 agosto, visto che il 20 è domenica – resta il corto circuito tra normativa e istruzioni ministeriali sull’utilizzabilità dei crediti che emergono dalle integrative lunghe. È un problema già segnalato, ma su cui manca per ora un chiarimento ufficiale (si veda Il Sole 24 Ore del 31 gennaio scorso).

Al momento i soggetti direttamente coinvolti sono coloro che hanno presentato una dichiarazione integrativa lunga tra il 24 ottobre, data di introduzione della nuova possibilità da parte del Dl 193, e la fine del 2016. Come già rilevato (si veda Il Sole 24 Ore del 3 luglio scorso) è probabile che si tratti di una minoranza di contribuenti, ma rimane il nodo interpretativo generale, destinato ad avere rilevante impatto anche nel 2018, presumendo che quest’anno la presentazione di integrative lunghe a favore sarà molto più diffusa.

La normativa

Il Dl 193/2016 ha riformulato l’articolo 2, commi 8 e 8-bis del Dpr 322/1998, rendendo uniforme l’impiego delle integrative a favore rispetto a quelle a sfavore entro i termini accertativi.

IL GRAFICO / I punti chiave

Il nuovo comma 8-bis introduce una differente modalità di utilizzo in compensazione (orizzontale), ex articolo 17 del Dlgs 241/1997, del credito emergente dalla dichiarazione integrativa. Infatti, se quest’ultima viene trasmessa oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito può essere usato in compensazione solo a partire dal periodo successivo «per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa» (comma 8-bis). A parte il decorso del termine, però, la norma non detta limitazioni particolari e consente anche l’utilizzo orizzontale del credito.

La norma, inoltre, prescrive che il credito da integrativa “oltre l’anno” sia indicato nella dichiarazione relativa all’esercizio di presentazione dell’integrativa.

Le istruzioni

Nel modello Redditi 2017 è stato inserito il quadro DI che ha proprio questa funzione, cioè di segnalare l’esistenza di una dichiarazione integrativa presentata “oltre l’anno”, indicando l’entità del credito scaturito e l’imposta relativa a tale credito. Questa evidenziazione permette di creare un collegamento tra l’integrativa a favore ultrannuale e la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale l’integrativa è stata presentata. Tuttavia, sia nelle istruzioni al quadro DI che in quelle relative al quadro RN del modello Redditi 2017–SC con riferimento all’eventuale saldo Ires a debito, si dice che se è stato compilato almeno un rigo del quadro DI con il codice tributo 2003 (Ires), l’importo da riportare nel quadro RX deve essere preventivamente diminuito del credito indicato nel quadro DI. La stessa regola vale per le persone fisiche.

Di fatto, nelle scorse settimane, compilando la dichiarazione, alcuni contribuenti hanno scoperto che, se è stata indicata nel quadro DI la presentazione di una integrativa lunga nel 2016 per rettificare a favore l’Ires o l’Irpef (ad esempio del 2014), l’importo del credito evidenziato viene prioritariamente destinato a compensare l’eventuale saldo Ires/Irpef a debito del 2016 (compensazione verticale). Solo successivamente l’eventuale credito residuo diviene liberamente utilizzabile.

Questa modalità risulta in contrasto con il dettato normativo che dispone esplicitamente l’utilizzabilità dei crediti da integrative “lunghe” in compensazione orizzontale, ex articolo 17 del Dlgs 241/1997, a partire dal periodo successivo a quello di presentazione dell’integrativa.

I possibili rimedi

L’asimmetria evidenziata non pone problemi per coloro che ancora non hanno utilizzato il credito emergente dalle dichiarazioni integrative. La compensazione obbligatoria dettata dalle istruzioni, infatti, rappresenta la prima occasione utile per utilizzare il credito.

Diversa la situazione di chi ha già impiegato in compensazione, ad esempio per l’Iva mensile o trimestrale del 2017 o per la prima rata Imu e Tasi del 16 giugno scorso. In questo caso, i contribuenti si ritroveranno che il programma di compilazione della dichiarazione effettua la compensazione del credito evidenziato nella quadro DI con il saldo Ires/Irpef a debito per il 2016, ancorché lo stesso sia già stato precedentemente impiegato.

Di fronte a tale situazione certamente la soluzione che risolverebbe definitivamente la questione è la modifica delle istruzioni al fine di renderle coerenti con la norma. Finché ciò non avverrà (e se avverrà) si possono seguire due diverse condotte.

Il ravvedimento. La prima e più prudente soluzione consiste nell’annullare la compensazione, versando l’imposta precedentemente compensata. Ciò comunque, si ritiene, senza applicazione delle sanzioni per ritardato versamento in quanto sussistono tutte le condizioni per poter invocare l’applicazione dell’articolo 10, comma 3 dello Statuto del contribuente, ossia, l’obiettiva incertezza sull’ambito di applicazione della norma sull’utilizzabilità del credito.

Forzare il software. L’altra strada, più rischiosa e incerta, è quella di “forzare” la compilazione dei quadri DI, RN e RX, in modo da esporre correttamente in dichiarazione la compensazione orizzontale eseguita dal contribuente, secondo quanto previsto dalla norma e, quindi, esporre i debiti maturati nella loro reale entità e di procedere al loro versamento. Tutto ciò sapendo che si è dalla parte della legge, ma che l’ufficio potrebbe sollevare obiezioni e costringere il contribuente ad andare in contenzioso, a meno che – come è auspicabile – il punto non venga chiarito, anche modificando le istruzioni, prima del termine di invio del modello.

IL GRAFICO / I punti chiave

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