Così si può evitare lo stallo in consiglio e in assemblea
È legittima la russian roulette clause, e cioè la clausola, derivata dalla prassi degli avvocati americani e inglesi e indifferentemente contenuta in un patto parasociale o in uno statuto societario, con la quale si stabilisce che, in presenza di un deadlock, e cioè una situazione di stallo decisionale - si pensi a una società partecipata da due soci, in quote paritarie - un socio (in ipotesi, il socio A) abbia la facoltà di determinare il prezzo per il quale egli obbliga l’altro socio (socio B) a comprare la quota del socio A, offrendogli però l’alternativa di vendere, per il medesimo prezzo, la propria quota al socio A, il quale non può rifiutarsi di acquistarla. In altre parole, un socio può mettere l’altro socio nell’alternativa tra vendere la propria quota al prezzo stabilito dalla controparte o di comprare, per quello stesso prezzo, l’altrui quota di partecipazione al capitale sociale.
Lo decide il Tribunale di Roma in una lunga e articolata sentenza resa dalla sezione specializzata in materia di impresa e depositata il 19 ottobre 2017, con la quale è stata decisa una lite circa la pretesa invalidità di una clausola di roulette russa inserita in un patto parasociale al fine di risolvere, con essa, la situazione di stallo che si fosse determinata nelle adunanze dell’organo amministrativo o nelle deliberazioni assembleari di quella società (si veda un primo commento pubblicato il 28 dicembre 2017). Altresì l’attivazione della clausola (il cosiddetto trigger event) era stata pattuita per il caso che, alla scadenza della efficacia del patto parasociale, le parti non avessero concordato sul rinnovo del patto stesso.
L’invalidità della clausola in questione è stata sostenuta in giudizio con tre principali argomentazioni:
il rilievo che il prezzo di vendita/acquisto fosse determinabile secondo il mero arbitrio di uno dei contraenti;
il rilievo che il prezzo di vendita/acquisto fosse determinabile senza alcun riferimento all’effettivo valore della partecipazione oggetto di trasferimento;
il rilievo che la clausola di roulette russa violerebbe il divieto del patto leonino.
Il Tribunale di Roma ha respinto queste tre argomentazioni, premettendo un generale ragionamento sulla meritevolezza di tutela della clausola di roulette russa: in sostanza, dato che la clausola in questione serve a risolvere situazioni di stallo decisionale, si giustifica la ricerca, da parte dei soci, di soluzioni che mirino a sbloccare quella situazione. Lo stallo decisionale, infatti, provocando lo scioglimento della società, distrugge il valore imprenditoriale che è stato originato con la costituzione della società e con la sua operatività; e provoca i costi e le lungaggini proprie della procedura di liquidazione della società stessa.
Passando ad analizzare le singole censure di invalidità, il Tribunale anzitutto respinge l’osservazione che la clausola sarebbe nulla per indeterminatezza dell’oggetto in quanto rimetterebbe al mero arbitrio di un socio la determinazione del prezzo di acquisto/vendita delle quote di partecipazione dei soci al capitale sociale: infatti, la circostanza che la clausola di roulette russa offre al socio (cui è rivolta l’offerta di comprare l’altrui quota) la facoltà di acquistare la partecipazione altrui o di vendere la propria, consente di escludere che la determinazione del corrispettivo della compravendita sia considerabile come rimessa al mero arbitrio della parte che prende l’iniziativa al verificarsi dello stallo decisionale.
Inoltre, sul punto che la clausola di roulette russa non ancorerebbe il prezzo di acquisto/vendita al valore della quota oggetto di trasferimento, il Tribunale di Roma afferma che non si può riprodurre, in questo ambito, la giurisprudenza (Tribunale di Milano, 1° aprile 2008) che ha sancito la nullità della clausola di drag along (o clausola di co-vendita) qualora essa non preveda che il prezzo di cessione sia pari, almeno, al valore attribuibile alla quota nel caso di recesso del socio che ne sia il titolare. E ciò sia in quanto si tratta di due fattispecie strutturalmente diverse, sia in quanto il meccanismo della roulette russa assicura di per sé l’equità della valorizzazione della quota del socio cedente.
Infine, sulla pretesa nullità della clausola di roulette russa per violazione del divieto di patto leonino di cui all’articolo 2265 del Codice civile (e cioè il divieto di pattuizioni che determinino l’esclusione di un socio dalla partecipazione agli utili o alle perdite), il Tribunale di Roma afferma che la clausola in questione non determina l’effetto che il divieto in questione presidia.