Controlli e liti

Covid e perdite su crediti: la chance del recupero nel modello Redditi 2021

La gestione delle perdite su crediti dei bilanci 2020 si complica per gli effetti legati alla pandemia

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

La gestione delle perdite su crediti dei bilanci 2020 si complica per gli effetti legati alla pandemia, che hanno portato in non poche situazioni ritardi negli incassi, un incremento dei crediti in sofferenza e il deterioramento di sofferenze già esistenti, con conseguente ulteriore impatto negativo su bilanci già appesantiti dal Covid.
A determinate condizioni, tuttavia, il costo è quantomeno recuperabile ai fini delle imposte.

La disciplina base

Per i contribuenti diversi da banche, società finanziarie e assicurazioni, la disciplina fiscale delle perdite su crediti ai fini Ires è contenuta nell’articolo 101, comma 5, del Tuir che distingue due tipologie di perdite.
La prima, relativa alle perdite riferite a crediti verso debitori soggetti a procedure concorsuali, caratterizzate per l’immediata deducibilità senza necessità per l’impresa di dover fornire ulteriori prove.
Tra queste procedure rientrano: il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo, l’amministrazione straordinaria, gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell’articolo 182-bis del Rd 267/42 e il piano attestato di risanamento previsto dall’articolo 67 comma 3 lettera D) del Rd 267/42, oltre alle equivalenti procedure estere. In tutte queste ipotesi, particolare attenzione andrà fatta al momento a partire dal quale la procedura da diritto alla rilevazione della perdita che, ad esempio, per il fallimento coincide con la data della sentenza dichiarativa dello stesso.
Qualora, invece, i debitori non siano assoggettati a procedure concorsuali, la deducibilità delle perdite è subordinata alla dimostrazione della sussistenza degli elementi certi e precisi. In pratica deve trattarsi di una perdita definitiva senza possibilità di futuro recupero, in tutto o in parte del credito (Cassazione, 16167/2020). La sussistenza di tali elementi si presume sempre esistente nei casi di crediti:
1.
di modesta entità (non superiori a 5.000 euro per imprese con ricavi sopra a 100 milioni e a 2.500 euro per le altre) quando siano decorsi 6 mesi dalla scadenza;
2
.
prescritti, a prescindere dal loro importo e anche per i crediti di modesta entità (circolare 26/E/13);
3.
cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

Iscrizione in bilancio e deduzione

Ai fini della deducibilità fiscale, rilevano due fattori: da un lato il rispetto del principio di inerenza, considerato che anche per le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali occorre provare che l’operazione sottostante sia correlata all’esercizio dell’impresa (Cassazione, 9784/2020) e, dall’altro, l’individuazione dell’esercizio di competenza in cui dedurre le perdite. La deduzione, infatti, è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, che può essere anche successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi per i crediti di modesto importo e per quelli vantati verso soggetti in procedura concorsuale o con accordo di ristrutturazione / piano attestato di risanamento (articolo 101, comma 5-bis).
Tale possibilità incontra comunque un limite temporale oltre al quale non è possibile spingersi che è rappresentato dal periodo d’imposta in cui vengono meno i presupposti contabili di iscrizione del credito. In caso di crediti verso soggetti in procedura concorsuale, la deduzione potrà quindi avvenire fino a quando la procedura resterà aperta. Il concetto è stato ribadito nell’interpello 342 del 13 maggio 2021 per i crediti di modesta entità per i quali è stato precisato che, una volta soddisfatti i requisiti, la scelta circa l’esercizio in cui dedurre la perdita spetta all’impresa creditrice, con l’unico limite del periodo d’imposta in cui un credito viene cancellato dal bilancio.

I modelli dichiarativi

All’interno del modello Redditi SC, il monitoraggio delle perdite su crediti avviene con la gestione del quadro RF e del quadro RS dove al rigo RS65 vanno indicate le perdite su crediti dell’esercizio computate con riferimento al valore di bilancio (colonna 1) e quelle deducibili ai sensi dell’articolo 101, comma 5 del Tuir (colonna 2).
Le perdite su crediti non assumono invece alcuna rilevanza ai fini Irap, come disposto dell’articolo 5, comma 3 (società di capitali) e dell’articolo 5-bis comma 1 del Dlgs 446/97 (società di persone e gli imprenditori individuali che non hanno optato al calcolo in base al bilancio).

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