Controlli e liti

Crediti d’accise ancorati all’ultima dichiarazione di consumo

Il termine biennale per chiedere il rimborso dell’imposta non decorre dal versamento o dalla singola dichiarazione annuale

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di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza

La Ctp di Milano, con sentenza n. 1078/19/2021, depositata il 10 marzo 2021 (presidente e relatore Pilello), ha affrontato il tema del credito d’accisa in materia di gas naturale, e ha affermato che il termine biennale per chiedere il rimborso dell’imposta non decorre dal versamento o dalla singola dichiarazione annuale, bensì dal momento di presentazione dell’ultima dichiarazione relativa alla cessazione dei consumi.
Difatti, il credito in materia di accise è di tipo revolving, nel senso che il credito emergente dalla dichiarazione di consumo annuale costituisce, nelle dichiarazioni di consumo per gli anni successivi, la componente di un nuovo saldo creditorio emergente dall'ultima dichiarazione. Il credito è, dunque, uno ed uno solo e si rinnova di anno in anno per effetto della liquidazione a saldo delle imposte dovute e di quelle versate, sulla base dell’ultima dichiarazione di consumo presentata in cui si origina, appunto, un nuovo credito d'imposta complessivo.

Il caso
Il contribuente, una società svolgente attività di trading nel settore energetico e del gas, chiedeva a rimborso, con istanza formale del 29 marzo 2019, il credito d’imposta sorto, a partire dall’anno 2014 e maturato a seguito della progressiva diminuzione dei consumi in diverse province d’Italia.
L’agenzia delle Dogane, rilevando l'assenza di irregolarità dichiarative, emetteva un provvedimento di diniego, in quanto detto credito sarebbe stato richiesto dalla società oltre il termine di decadenza biennale di cui all’articolo 14, comma 2, del Tua. La società impugnava l’atto innanzi alla Ctp, eccependo la natura revolving del credito d’accisa, che si rinnova di anno in anno.

La conformità con la giurisprudenza di legittimità
La sentenza dei giudici milanesi appare in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità (tra le tante, si vedano le sentenze di Cassazione 22216/2019; 16261/2019; 16262/2019). Secondo gli Ermellini, il credito in materia di accise è di tipo “revolving”, nel senso che il credito emergente dalla dichiarazione di consumo annuale costituisce, nelle dichiarazioni di consumo per gli anni successivi, la componente di un nuovo saldo creditorio emergente dall'ultima dichiarazione.
È infatti lo stesso sistema legislativo a prevedere che il pagamento dell’accisa venga effettuato in rate di acconto mensili calcolate sulla base dei consumi mensili dell’anno precedente, secondo il dato “storico” indicato nella dichiarazione di consumo annuale, che contiene i consumi mese per mese relativi all’anno precedente, oltre che la liquidazione “provvisioria” delle accise dovute per l’anno oggetto di dichiarazione, con successivo conguaglio annuale, a credito o debito, e successiva compensazione dell’eventuale credito maturato, in un meccanismo che determina il fisiologico rinnovo del credito.
Sicché, è proprio l’obbligatorietà di una simile struttura applicativa dell’imposta a escludere l’operatività del termine di decadenza biennale.

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