Imposte

Crediti d’imposta energia agli enti non commerciali

La circolare n. 36/E fornisce diverse indicazioni sull’ambito applicativo del bonus

I crediti d’imposta per energia e gas dei vari decreti Aiuti spettano, oltre che alle imprese commerciali, anche alle imprese agricole e agli enti non commerciali che esercitano attività d’impresa. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 36/E del 29 novembre (si veda il Sole 24 Ore di ieri), in cui, nella forma di risposta a quesiti, l’agenzia delle Entrate ha fornito varie indicazioni sull’ambito applicativo dei bonus, con specifico riferimento a quelli relativi agli ultimi due trimestri del 2022.

Sotto il profilo soggettivo, i crediti d’imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, commerciali o agricole, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato – rispettano le condizioni normativamente previste.

A parere dell’agenzia delle Entrate, inoltre, stante l’assenza di un’espressa esclusione normativa, potrebbero beneficiare delle agevolazioni in commento sia gli enti commerciali che quelli non commerciali ex articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir, indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla loro forma giuridica, a condizione che esercitino anche un’attività commerciale.

Sul punto, si evidenzia la risposta 5.15 contenuta nella circolare, con cui l’Agenzia, in riferimento ad una società sportiva dilettantistica costituita in forma di srl senza scopo di lucro, ha precisato che, stante la forma giuridica societaria e la natura commerciale, al ricorrere dei requisiti normativi spettano i crediti d’imposta in commento in relazione all’attività complessivamente svolta dalla stessa.

È giunto anche l’atteso chiarimento sulle modalità di calcolo semplificato dei crediti d’imposta per le imprese «non energivore» e «non gasivore». Le Entrate hanno precisato che la comunicazione fornita dal venditore (nel caso in cui sia stato il medesimo tanto nel periodo di riferimento quanto in quello agevolato) rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del bonus in capo al beneficiario.

Qualora, invece, l’impresa abbia cambiato fornitore e non possa accedere al detto «calcolo semplificato», i crediti d’imposta in esame, stante il rispetto degli altri presupposti, non sono comunque pregiudicati (e, comunque, la comunicazione può sempre essere integrata se non esaustiva). Per le imprese non ancora costituite nel periodo di riferimento, viene fornita la metodologia per il calcolo dell’incremento, sulla scorta di quanto già chiarito per il secondo trimestre dalla circolare n. 13/E/2022.

Confermata la spettanza del tax credit anche per le imprese «non gasivore» per l’acquisto di gas ad uso autotrasporto. L’agenzia delle Entrate ritiene, infatti, che i chiarimenti forniti con la circolare 20/E/2022, (par. 2.2) in relazione alle imprese «gasivore» possano trovare applicazione anche a favore delle imprese «non gasivore», le quali, pertanto, potranno, ricorrendone i presupposti, usufruire del credito d’imposta per l’acquisto di gas per autotrasporto, ad esclusione dell’ipotesi in cui lo stesso sia rivenduto a terzi.

Semaforo verde al tax credit anche in caso di acquisto e utilizzo di energia elettrica e gas naturale per un immobile adibito a uso foresteria. L’agenzia delle Entrate ha precisato che, nell’ipotesi di stipula di un contratto di locazione a uso foresteria, i benefici in esame possono essere fruiti dall’impresa conduttrice, ancorché l’immobile sia a destinazione abitativa e a condizione che i costi per l’acquisto della componente energetica e gas siano inerenti all’attività d’impresa e rimasti definitivamente a carico della stessa, escludendo, quindi, l’ipotesi di un loro riaddebito nei confronti del dipendente/utilizzatore dell’immobile.

Infine, in merito alle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale per l’alimentazione di una centrale termica di teleriscaldamento, il credito d’imposta è confermato solo sulla quota parte di gas naturale utilizzato «per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici», restando, quindi, esclusa dal beneficio la parte di gas utilizzata per l’alimentazione della centrale termica, sulla base di un calcolo convenzionale.

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