Imposte

Crediti alla partecipata nei bilanci di entrambe le società

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di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Per i finanziamenti erogati dalle società commerciali alle proprie partecipate opera ai fini fiscali sempre la presunzione di fruttuosità che può però essere vinta.

Tale deroga avviene a una duplice condizione. Dai bilanci della partecipata/finanziata deve risultare che il versamento è stato contabilizzato nella voce di patrimonio netto «versamento dei soci in conto capitale», mentre dal bilancio della partecipante/finanziatrice devono essere riportate precise indicazioni sulla natura infruttifera del finanziamento.

Tali condizioni sono pure rispettate se tale finanziamento risulta contabilizzato nella voce «crediti verso imprese controllate», purché emerga una precisa indicazione circa l’effettiva natura infruttifera del finanziamento. Così la sentenza di Cassazione, sezione tributaria civile,7293-2017 (Pres. Virgilio, Rel. Locatelli) depositata ieri.


Il contenzioso

Sulla base dell’attività ispettiva della Gdf l’Amministrazione contesta a una società per il 2005, tra gli altri, l’omessa annotazione di ricavi per 50mila euro. Secondo l’Ufficio la contribuente ha omesso la contabilizzazione di interessi attivi riguardanti un finanziamento fruttifero di 2milioni di euro erogato ad una società partecipata.
La società si oppone ante la Ctp perché il finanziamento erogato alla partecipata è infruttifero per due motivi:

a) è stato richiesto dai soci in assemblea a titolo di futuro aumento di capitale;

b) è stato contabilizzato tra le poste del patrimonio netto.

L’amministrazione resiste. Non è sufficiente la corretta contabilizzazione del finanziamento ad opera della controllata, ma occorre che anche la controllante lo contabilizzi quale finanziamento infruttifero.

La sentenza

Mentre i giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio danno ragione alla contribuente, la pensa diversamente la Corte di Cassazione, la quale accoglie il ricorso dell'Amministrazione, e cassa con rinvio la sentenza impugnata con due motivi:
• sulla presunzione di fruttuosità del mutuo: l’articolo 46 del Tuir presume la natura di mutuo fruttifero delle somme erogate alle società commerciali dai soci purché dai bilanci non emerga che il versamento venga effettuato ad altro titolo;
• sulle condizioni di fruttuosità: non opera alcuna deroga alla presunzione di fruttuosità recata dal Tuir se i finanziamenti erogati non risultano contabilizzati nel passivo del bilancio della società partecipata alla voce di patrimonio netto “versamento dei soci in conto capitale” e contemporaneamente dal bilancio della società socia.
Nel caso di specie tale finanziamento risulta contabilizzato nella voce «crediti verso imprese controllate», ma non emerge alcuna ulteriore indicazione circa l’effettiva natura infruttifera del finanziamento.

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