Adempimenti

Credito d’imposta fino a 10mila euro per il riciclo di imballaggi

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di Agnese Menghi e Luisa Miletta


Con il Decreto crescita (Dl 34/2019) sono state introdotte due agevolazioni fiscali volte a incentivare il riutilizzo o riciclo degli imballaggi usati per le merci e l’acquisto di prodotti derivanti dal riciclaggio di rifiuti o di rottami, riconoscendo un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

In particolare, l’articolo 26 bis del Dl 34/2019, dedicato al riuso degli imballaggi, prevede due steps. Innanzitutto, con la norma in commento è stato disciplinato il rapporto fornitore-cliente, in quanto il venditore può riconoscere all’impresa acquirente un abbuono a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. Lo sconto è riconosciuto all’atto della riconsegna del contenitore, da effettuare non oltre un mese dall’acquisto. Successivamente, all’impresa venditrice, che riutilizza o ricicla gli imballaggi, è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti, ancorché non utilizzati dall’acquirente, nel limite massimo annuale di euro 10mila per ciascun beneficiario.

L’articolo 26 ter, invece, introduce un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami e di compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

L’agevolazione è, quindi, riservata alla parte acquirente e nell’ipotesi di imprese e di soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, fino a un importo massimo annuale di euro 10mila per ciascun beneficiario; il beneficio spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio della propria attività e non è cumulabile con il credito d’imposta ex articolo 1, comma 73, della legge 145/2018.

Se i beni, invece, non sono destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale, il contributo spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5mila per ciascun beneficiario ed è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita, a cui viene rimborsato sotto forma di credito d’imposta.

Le agevolazioni di cui agli articoli 26 bis e 26 ter:
•devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono riconosciute;
•non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir (interessi passivi e spese di rappresentanza);
•sono utilizzabili esclusivamente in compensazione senza l’applicazione del limite di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU (legge 244/2007);
•il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
•è necessaria l’emanazione di un decreto ministeriale.

Va, infine, specificato che il credito d’imposta previsto dall’articolo 26 bis è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi; mentre, le due agevolazioni dettate dall’articolo 26 ter sono utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di riconoscimento del credito.

Per approfondire: Guida operativa al Decreto crescita, a cura di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta, in edicola e on line

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